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Diritto penale

Delitti

08 | 10 | 2021

L’abusiva timbratura del proprio o dell’altrui “badge” integra il delitto di falsa attestazione della presenza in servizio di dipendenti di una P.A. a prescindere dalla verifica della presenza in ufficio,

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 36711 del 12 febbraio 2021 (dep. 8 ottobre 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del delitto di falsa attestazione della presenza in servizio di dipendenti di una pubblica amministrazione, previsto dall'art. 55-quinquies, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, il cui comma 1 punisce – fermo quanto previsto dal codice penale – il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

Osserva la Suprema Corte che il reato, non a caso inserito nel D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 – recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" – si consuma per il solo fatto della falsa attestazione attraverso l'alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente, e quindi per il solo fatto di non aver passato il badge personalmente, ma di aver delegato altri all'incombente, a prescindere dal danno all'Amministrazione che invece porterebbe alla contestazione di truffa aggravata. Ed invero, la norma mira ad agevolare i controlli della Pubblica Amministrazione sul rispetto delle norme di condotta dei dipendenti, attraverso l'affidamento che questa ripone sul corretto uso dei badge, che hanno sostituito i fogli di presenza o i cartellini marcatempo.

In tali sensi si è consolidata l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale fra le “altre modalità fraudolente” che integrano il delitto di falsa attestazione della presenza in servizio di dipendenti di una pubblica amministrazione, previsto dall'art. 55-quinquies, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, rientra l'abusiva timbratura del proprio o dell'altrui "badge", ovvero la consegna del proprio "badge" a colleghi per risultare falsamente in servizio o l'utilizzo del tesserino elettronico di altri dipendenti pubblici per attestarne la presenza in ufficio (Cass. pen., sez. II, 12 settembre 2019, n. 45106).

Ancora, in ragione della funzione autocertificativa che la timbratura del cartellino elettronico assume in punto di rispetto degli orari di lavoro e dell'espletamento in concreto delle proprie mansioni, si è affermato che qualsiasi condotta manipolativa delle risultanze di quella attestazione è di per sé idonea a trarre in inganno l'amministrazione presso la quale presta servizio in merito alle circostanze di fatto che quella attestazione è intesa a dimostrare, ossia la presenza del dipendente sul luogo di lavoro (Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2015, n. 45696; Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2015, n. 47043). 

Dunque, conclude la Suprema Corte, la mera possibilità del falso o dell'inganno, a prescindere quindi dalla verifica in concreto della presenza in ufficio, integra il reato di falsa attestazione della presenza in servizio di dipendenti di una pubblica amministrazione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 55-quinquies, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165