Diritto civile
14 | 01 | 2026
Responsabilità del venditore per oneri apparenti nella compravendita immobiliare
Filippo Marco Maria Bisanti
Con ordinanza n. 162, depositata
il 3 gennaio 2026, la seconda Sezione Civile della Corte di cassazione si è
pronunciata sui presupposti di applicazione dell’art. 1489 c.c. in tema di
compravendita immobiliare, chiarendo i criteri di esclusione della
responsabilità del venditore in presenza di oneri apparenti gravanti sul bene
trasferito.
La controversia traeva origine
dalla dedotta esistenza di un onere non dichiarato, relativo all’accesso
all’immobile mediante un passaggio di proprietà di terzi, che aveva comportato
per l’acquirente la necessità di stipulare una convenzione onerosa per il
transito.
I giudici di merito avevano
escluso l’operatività dei rimedi previsti dall’art. 1489 c.c., ritenendo
l’onere agevolmente riconoscibile in base allo stato dei luoghi.
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