Diritto civile

14 | 01 | 2026

Responsabilità del venditore per oneri apparenti nella compravendita immobiliare

Filippo Marco Maria Bisanti

Con ordinanza n. 162, depositata il 3 gennaio 2026, la seconda Sezione Civile della Corte di cassazione si è pronunciata sui presupposti di applicazione dell’art. 1489 c.c. in tema di compravendita immobiliare, chiarendo i criteri di esclusione della responsabilità del venditore in presenza di oneri apparenti gravanti sul bene trasferito.

La controversia traeva origine dalla dedotta esistenza di un onere non dichiarato, relativo all’accesso all’immobile mediante un passaggio di proprietà di terzi, che aveva comportato per l’acquirente la necessità di stipulare una convenzione onerosa per il transito.

I giudici di merito avevano escluso l’operatività dei rimedi previsti dall’art. 1489 c.c., ritenendo l’onere agevolmente riconoscibile in base allo stato dei luoghi.

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