Diritto civile
14 | 01 | 2026
Rendiconto condominiale e limiti all’impugnazione: le irregolarità contabili non sempre determinano l’annullabilità della delibera
Redazione La Tribuna
Con ordinanza 8 gennaio 2026, n.
471, la seconda Sezione civile della Corte di cassazione sancisce che, in tema
di condominio, l’approvazione del rendiconto ex art. 1130-bis c.c. non è
annullabile per la sola presenza di incongruenze contabili di modesta entità o
per l’incompletezza dell’elenco dei fornitori, ove la documentazione
complessivamente fornita dall’amministratore risulti idonea a rendere
intelligibili le voci di entrata e di spesa e non sia compromesso in modo
concreto il diritto dei condòmini a un’informazione chiara e veritiera;
eventuali irregolarità gestionali rilevano, semmai, sul piano della responsabilità
dell’amministratore e non sulla validità della delibera assembleare di
approvazione del bilancio.
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte valorizza il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. La Suprema ...
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