Diritto civile

14 | 01 | 2026

Rendiconto condominiale e limiti all’impugnazione: le irregolarità contabili non sempre determinano l’annullabilità della delibera

Redazione La Tribuna

Con ordinanza 8 gennaio 2026, n. 471, la seconda Sezione civile della Corte di cassazione sancisce che, in tema di condominio, l’approvazione del rendiconto ex art. 1130-bis c.c. non è annullabile per la sola presenza di incongruenze contabili di modesta entità o per l’incompletezza dell’elenco dei fornitori, ove la documentazione complessivamente fornita dall’amministratore risulti idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa e non sia compromesso in modo concreto il diritto dei condòmini a un’informazione chiara e veritiera; eventuali irregolarità gestionali rilevano, semmai, sul piano della responsabilità dell’amministratore e non sulla validità della delibera assembleare di approvazione del bilancio.

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte valorizza il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. La Suprema ...

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