Diritto processuale civile
07 | 01 | 2026
Opposizione all’esecuzione e controversia distributiva: autonomia dei rimedi e doveri decisori del giudice dell’esecuzione
Redazione La Tribuna
Con ordinanza 31 dicembre 2025, n. 34964, la Corte di
Cassazione, sezione terza civile, ha statuito nel senso che - in tema di
esecuzione forzata - l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e la
controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. non sono rimedi tra loro
alternativi né legati da un rapporto di consecutività cronologica,
distinguendosi per oggetto ed effetti. Ne consegue che le medesime questioni –
ivi comprese quelle relative alla legittimazione del creditore procedente o
intervenuto e all’inclusione del credito azionato tra quelli ceduti – possono
essere dedotte in entrambe le sedi. Il giudice dell’esecuzione, investito della
controversia distributiva, è pertanto tenuto a esaminarle, anche se già dedotte
in una opposizione all’esecuzione pendente e ancorché non sia stata disposta la
sospensione del processo esecutivo, restando impregiudicati gli effetti propri
di ciascun rimedio.
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