Diritto civile

15 | 12 | 2025

Competenza territoriale nelle controversie tra condominio e professionista: rileva il luogo dell’edificio

Redazione La Tribuna

Con l’ordinanza n. 32083 del 10 dicembre 2025, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che in materia di contratti di somministrazione conclusi dall’amministratore di condominio con un professionista, trova applicazione la disciplina a tutela del consumatore; ai fini della competenza territoriale inderogabile ex art. 66-bis Cod. cons., il domicilio del consumatore-condominio deve individuarsi nel luogo in cui è situato l’edificio condominiale, quale centro degli interessi comuni dei partecipanti, e non nel domicilio o nella sede professionale dell’amministratore pro tempore.

La S.C. affronta nuovamente il tema della competenza territoriale nelle controversie tra condominio e professionista, chiarendo un profilo di particolare rilievo pratico.

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