Diritto civile
Responsabilità
07 | 10 | 2021
L’intermediario finanziario deve rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar, delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato e finanche del rischio di default
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 27212 del 7 ottobre 2021, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che, in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno (Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2017, n. 12544, vedi anche Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2018, n. 15936, sulla necessità di fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, con riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell'emittente, pena l'inadempimento sanzionabile al di là dell'adeguatezza dell'investimento, vedi ancora Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2016, n. 5250, sul rifiuto di fornire le informazioni sugli obiettivi d'investimento e sulla propria propensione al rischio da parte dell'investitore che non esime l'intermediario, dall'adempiere i medesimi obblighi informativi; né rileva – secondo Cass. civ., sez. I, ord. 28 febbraio 2018, n. 4727 – l'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso).
Nel caso di specie, nonostante la Corte d'appello abbia riscontrato una carenza probatoria da parte della banca nel fornire un'informazione adeguata agli investitori, la stessa ha tuttavia ritenuto che le informazioni su un ente sovrano come la Repubblica di Argentina potessero essere facilmente rinvenibile dagli investitori, attingendo a fonti largamente diffuse e inoltre, ha ritenuto che i ricorrenti, quali dipendenti della banca erano, comunque, in contatto con colleghi professionalmente attrezzati per fornire suggerimenti e consigli; ed ancora, i giudici d'appello hanno affermato che la banca non avrebbe potuto fornire maggiori informazioni di quelle che erano di pubblico dominio e già in possesso dei ricorrenti, perché essi già conoscevano il prodotto per averlo acquistato in precedenza e dovevano essere edotti di non dover insistere nella stessa strategia d'investimento al fine di evitare ulteriori perdite.
Poiché la banca non ha, nella specie, fornito le informazioni necessarie per rendere gli odierni investitori consapevoli delle scelte effettuate, le statuizioni della Corte d'appello si pongono in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui, in riferimento agli obblighi informativi, essi sono "particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2017, n. 14884), sicché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie, l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2017, n. 8619), di eventuali situazioni di grey market (Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2017. n. 8314), e se del caso finanche del rischio di default dell'emittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario (Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2017, n. 12544), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (Cass. civ., sez. I, n. 8619/2017 cit.). Dunque i menzionati obblighi informativi non sono certo soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato, ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula "operazione non adeguata per tipologia", così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola "rischio paese" od altresì dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto.
Riferimenti Normativi: