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Diritto processuale penale

Esecuzione

01 | 06 | 2021

La reclamabilità del provvedimento del magistrato di sorveglianza che approva la revoca dell’ammissione del detenuto al lavoro esterno

Giorgia Papiri

La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21546 del 27 aprile 2021 (dep. 1° giugno 2021), ha affrontato la controversa questione dell’impugnabilità del provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza abbia approvato la revoca dell'ammissione del detenuto al lavoro all'esterno, ritenendo esperibile il reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo lo schema procedimentale di cui all'art. 35-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). La Corte è giunta a tale conclusione richiamando il più recente indirizzo interpretativo, frutto di una corretta lettura evolutiva del sistema improntata alla salvaguardia dei valori costituzionali (Cass. pen., sez. I, 10 luglio 2018, n. 37368) secondo cui, pur presentando il lavoro prestato dal detenuto, intramurario o esterno, una sua specificità, sia per i profili di accesso, sia per gli aspetti organizzativi e disciplinari, né tale carattere, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena (o sia comunque sottoposto alle sue determinazioni), "valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato" (Corte Cost. n. 158 del 2001); principio, questo, a sua volta scaturente dal riconoscimento del lavoro quale diritto fondamentale della persona e, dunque, anche del detenuto, per il quale costituisce altresì componente essenziale del trattamento rieducativo (Corte Cost. n. 532 del 2002; Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 2009, n. 20171).

In tale prospettiva, afferma la Corte, così come non v'è dubbio che il detenuto abbia diritto a far valere in giudizio le pretese nascenti dalla prestazione di attività lavorative (Corte Cost. n. 341 del 2006,), così non può esservi dubbio che un controllo giurisdizionale effettivo, e regole processuali adeguate, debbano essere assicurati anche in relazione ai provvedimenti idonei ad incidere sul titolo, ovverosia sui provvedimenti che consentono o revocano l'ammissione al lavoro (come ricorda Corte Cost., n. 526 del 2000, "sarebbe (...) vano rinvenire nel sistema legislativo il riconoscimento dei diritti del detenuto, se non sussistessero forme di tutela giurisdizionale degli stessi"), anche se da svolgere fuori dall'istituto di pena.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione, superando il proprio precedente tralaticio orientamento, ha ritenuto che l'approvazione dell'ammissione al lavoro esterno, ad opera del Magistrato di sorveglianza (prevista dall'art. 21, comma 4, Ord. pen.), così come l'analogo intervento autorizzatorio previsto per il caso della revoca (già implicitamente derivabile dalla normativa primaria, e reso esplicito dall'art. 48, comma 15, del relativo nuovo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 230 del 2000), rappresentano, nella materia in esame, una modalità d'intervento, ancorché deformalizzato, la cui attivazione officiosa assicura un primo, ineludibile, momento di controllo giurisdizionale. Con la conseguenza che la pienezza di tutela giurisdizionale non può che essere assicurata, per il prosieguo, dal modello procedimentale appositamente delineato dal legislatore per l'impugnazione degli atti dell'Amministrazione penitenziaria, in tesi lesivi dei diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale. 

È noto, prosegue la Corte, come l'art. 35-bis Ord. pen., introdotto nell'ordinamento con D.L. n. 146 del 2013, conv. dalla L. n. 10 del 2014, al fine precipuo di assicurare al detenuto rimedi giurisdizionali effettivi a tutela dei diritti garantiti dalla legge penitenziaria, preveda un sistema imperniato su una cognizione in doppio grado di merito. Il suo comma 4 stabilisce che, avverso la decisione giurisdizionale del magistrato di sorveglianza, sia dato reclamo, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa, al tribunale di sorveglianza. La decisione di quest'ultimo è ulteriormente assoggetta a ricorso per cassazione, per violazione di legge (art. 35-bis, cit., comma 4-bis). E, ad avviso della Corte, è a tale paradigma normativo che, anche nel caso di specie, debba farsi riferimento.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 111 Cost.
  • Art. 21, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
  • Art. 35-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)