Diritto civile

Obbligazioni

17 | 11 | 2025

Il patto di quota lite alla luce del criterio di equità e proporzionalità

Redazione La Tribuna

La pronuncia in esame interviene sul tema, da anni controverso, della validità del patto di quota lite stipulato nel periodo di liberalizzazione delle tariffe professionali (2006-2012).

La Corte, con ordinanza 12 novembre 2025, n. 29895, ha stabilito che, salvo il divieto di cessione dei crediti litigiosi ex art. 1261 c.c., il patto di quota lite stipulato nel periodo compreso tra la riformulazione dell’art. 2233, comma 3, c.c. ad opera del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni, in L. n. 248/2006, e l’entrata in vigore dell’art. 13 della L. n. 247/2012, è astrattamente lecito,  ma solo entro un rigoroso controllo di proporzionalità, imposto sia dall’art. 2233, comma 2, c.c., sia dalla normativa deontologica dell’epoca.

Ne consegue che il giudice di merito non può limitarsi ad accertare l’assenza del divieto, ma deve valutare se l’accordo concretamente concluso tra avvocato e cliente realizzi un equilibrio sinallagmatico adeguato e non determini un vantaggio sproporzionato per il professionista.

Nel caso di specie, la Corte ha cassato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto valida la clausola senza verificare l’effettiva proporzione tra compenso pattuito (pari al 50% del risarcimento ottenuto) e attività professionale svolta.

La decisione si colloca in linea con gli arresti che valorizzano l’esigenza di tutela del cliente e di prevenzione di accordi potenzialmente iniqui, pur riconoscendo la libertà negoziale del professionista nel periodo di vigenza del patto. Il provvedimento assume particolare rilievo pratico perché ribadisce che, anche in presenza di pattuizioni formalmente lecite, il giudice deve esercitare un controllo pieno sull’equità del compenso, con possibili ricadute sulla nullità parziale della clausola.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2233, c.c.