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Diritto penale

07 | 10 | 2021

La “difficoltà economica e finanziaria” e lo “stato di bisogno” rilevanti ai fini della integrazione del reato di usura

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 36376 del 23 giugno 2021 (dep. 7 ottobre 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di usura, fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 644 c.p., il cui primo comma punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643 stesso codice, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari.

Inoltre, in base al disposto del comma 3 dell’art 644, c.p., sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte si è concentrata, in particolare, sul discrimen tra la "difficoltà economica e finanziaria" di cui all’art. 644, comma 3 c.p., e lo "stato di bisogno" – circostanza aggravante contemplata dal comma 5, a mente del quale “le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà (…) 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno" – richiamando l’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in materia di usura in concreto.

È in relazione a tale particolare modalità di manifestazione dell'attività usuraia che si è affermato che le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo "stato di bisogno", che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 c.p., perché le prime consistono in un situazione meno grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli (Cass. pen., sez. II, 25 marzo 2014, n. 18778).

Tale distinguo – come peraltro si ricava chiaramente dalla lettera della norma incriminatrice – è tuttavia decisivo solo per l'identificazione delle situazioni di usura previste dal terzo comma dell'art. 644 c.p. 

Diversamente, quanto al riconoscimento dell'aggravante correlata al fatto che la vittima versava in uno "stato di bisogno", la Suprema Corte ha ribadito che tale condizione va intesa non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2015, n. 10795; Cass. pen., sez. II, 11 novembre 2010, n. 43713).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 644 c.p.