Diritto processuale penale
Impugnazione
28 | 10 | 2025
Il mandato a impugnare è sempre necessario anche se si contesta la dichiarazione di assenza
Redazione La Tribuna
Con sentenza n. 34657 del 23 ottobre 2025 la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha
statuito che In tema di impugnazioni, la regola di cui all’art. 581, comma
1-quater, cod. proc. pen. — che impone, a pena di inammissibilità,
l’allegazione del mandato ad impugnare rilasciato dall’imputato dichiarato
assente al difensore d’ufficio — si applica anche nel caso in cui con
l’impugnazione si contesti la legittimità della dichiarazione di assenza, non
potendosi introdurre, in via interpretativa, eccezioni non previste dalla
legge. Tale onere trova fondamento nella necessità di verificare, in ogni fase
processuale, la consapevolezza dell’imputato circa la pendenza del procedimento
e la sua effettiva volontà di proseguire nel giudizio, onde evitare la
celebrazione di processi in absentia suscettibili di rescissione.
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