Diritto processuale penale

Impugnazione

28 | 10 | 2025

Il mandato a impugnare è sempre necessario anche se si contesta la dichiarazione di assenza

Redazione La Tribuna

Con sentenza n. 34657 del 23 ottobre 2025 la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha statuito che In tema di impugnazioni, la regola di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. — che impone, a pena di inammissibilità, l’allegazione del mandato ad impugnare rilasciato dall’imputato dichiarato assente al difensore d’ufficio — si applica anche nel caso in cui con l’impugnazione si contesti la legittimità della dichiarazione di assenza, non potendosi introdurre, in via interpretativa, eccezioni non previste dalla legge. Tale onere trova fondamento nella necessità di verificare, in ogni fase processuale, la consapevolezza dell’imputato circa la pendenza del procedimento e la sua effettiva volontà di proseguire nel giudizio, onde evitare la celebrazione di processi in absentia suscettibili di rescissione.

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