Diritto penale

27 | 10 | 2025

Pene sostitutive e funzione rieducativa: illegittimo il diniego fondato solo sui precedenti penali

Redazione La Tribuna

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai sensi dell’art. 20-bis c.p. e dell’art. 58 L. n. 689/1981 come riformati dal decreto legislativo n. 150/2022, il giudice della cognizione è tenuto a formulare una valutazione prognostica complessa, che tenga conto non solo dei precedenti penali ma anche delle concrete potenzialità rieducative e di reinserimento sociale connesse alla pena sostitutiva richiesta, non potendo il diniego fondarsi esclusivamente sull’esistenza di condanne pregresse, specie in presenza di una pena detentiva minima.
La Corte di cassazione, con provvedimento 20 ottobre 2025, n. 34243,  riafferma così il principio di coerenza e proporzionalità nel giudizio di applicazione delle pene sostitutive, valorizzando la funzione rieducativa della pena ai sensi dell’art. 27, comma 3 Cost. e il ruolo attivo del giudice della cognizione nella scelta del trattamento sanzionatorio più idoneo al reinserimento del ...

Vuoi continuare a leggere?

Accedi

NJus costituisce uno strumento indispensabile per l'aggiornamento del professionista e per la preparazione di esami e concorsi: i contributi, dal taglio pratico-operativo, si caratterizzano per la eccezionale tempestività e chiarezza espositiva.

Il gruppo di lavoro di NJus, annotando quotidianamente sino a 15 provvedimenti delle Corti Superiori depositati quello stesso giorno, offre una informazione giuridica autorevole e di qualità senza pari.