Diritto processuale penale

22 | 10 | 2025

Affidamento in prova e discrezionalità del giudice di sorveglianza tra biografia criminale e percorso rieducativo

Redazione La Tribuna

La I sezione della Corte di cassazione penale, con sentenza 16 ottobre 2025, n. 33973 (ud. 30 settembre 2025) ha chiarito che la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale implica una valutazione complessiva e prognostica della personalità del condannato, nella quale i precedenti penali e la gravità del reato non possono avere rilievo esclusivo o automatico, ma devono essere bilanciati con l’osservazione della condotta attuale e con l’eventuale avvio di un processo di revisione critica.
Il giudice di sorveglianza, pur tenuto a considerare le relazioni dell’istituto penitenziario, mantiene quindi piena autonomia nel formulare la prognosi di reinserimento sociale, potendo discostarsi dalle valutazioni degli operatori quando lo ritenga coerente con gli obiettivi di prevenzione e rieducazione.