Diritto processuale penale
22 | 10 | 2025
Affidamento in prova e discrezionalità del giudice di sorveglianza tra biografia criminale e percorso rieducativo
Redazione La Tribuna
La I sezione della Corte di cassazione penale, con sentenza
16 ottobre 2025, n. 33973 (ud. 30 settembre 2025) ha chiarito che la
concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale implica una
valutazione complessiva e prognostica della personalità del condannato, nella
quale i precedenti penali e la gravità del reato non possono avere rilievo
esclusivo o automatico, ma devono essere bilanciati con l’osservazione della
condotta attuale e con l’eventuale avvio di un processo di revisione critica.
Il giudice di sorveglianza, pur tenuto a considerare le relazioni dell’istituto
penitenziario, mantiene quindi piena autonomia nel formulare la prognosi di
reinserimento sociale, potendo discostarsi dalle valutazioni degli operatori
quando lo ritenga coerente con gli obiettivi di prevenzione e rieducazione.