Diritto penale
29 | 09 | 2025
Quiete pubblica: responsabilità penale per rumori molesti anche senza rilievi fonometrici
Redazione La Tribuna
La III Sezione penale della Corte di cassazione ha sancito, con sentenza n. 32043 del 26 settembre 2025, che In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.), la responsabilità penale sussiste quando la condotta – commissiva od omissiva – sia idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato della quiete pubblica, indipendentemente dal numero di persone che effettivamente se ne lamentano. Di particolare rilievo è l’affermazione secondo la quale l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità non richiede necessariamente una perizia fonometrica, potendo il giudice fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori (ad esempio testimonianze, rilievi degli operanti), purché idonei a dimostrare l’attitudine dei rumori a disturbare una pluralità indeterminata di soggetti: il giudice può valorizzare le prove testimoniali e l’esperienza concreta, ...
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