Diritto civile
26 | 09 | 2025
Nel preavviso di iscrizione ipotecaria non è necessario indicare l'immobile, che deve essere individuato solo al momento dell'iscrizione
Redazione La Tribuna
Con l’ordinanza n. 25456 del 17 settembre 2025, la quinta
sezione civile della Corte di cassazione è intervenuta in tema di riscossione
esattoriale affermando che l’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
debba contenere soltanto l’indicazione del titolo e dell’entità del credito
tributario, ma non anche l’indicazione specifica dell’immobile sul quale sarà
iscritta l’ipoteca, la cui individuazione è necessaria solo al momento della
costituzione del diritto reale di garanzia con l’iscrizione.
Viene così espresso un principio di rilevante impatto pratico: il preavviso di iscrizione ipotecaria ha natura meramente informativa e sollecitatoria, ...
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