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Diritto penale

Delitti

12 | 05 | 2021

Il giudizio concernente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie

Giorgio Crisciotti

Con sentenza del 29 aprile 2021 (dep. 12 maggio 2021), n. 18347, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha spiegato che, in tema di responsabilità dell'esercente una professione sanitaria – ove il reato non sia stato commesso sotto la vigenza dell'art. 590-sexies c.p. –, deve essere individuata preliminarmente la norma applicabile secondo il criterio dettato dall'art. 2 c.p., comma 4 (successione leggi penali nel tempo).

Per quanto riguarda l'accertamento della colpa, infatti, la Suprema Corte ha ricordato che: il dettato del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1, conv. con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 189, è stato interpretato nel senso di aver limitato i casi di responsabilità del medico, risultando esente da responsabilità penale la condotta rispettosa di linee-guida connotata da colpa lieve (Cass. pen., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283); con riguardo alla natura della colpa, tale elemento assume rilievo qualora, invece, la fattispecie sia sussumibile nell'ambito di applicazione dell'art. 590-sexies c.p., introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 5, applicabile ai soli casi di imperizia di grado lieve; secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (sent. 21 dicembre 2017, n. 8770), l'abrogato, D.L. n. 158 del 2012, art. 3 comma 1, si configura come norma più favorevole rispetto all'art. 590 sexies c.p., sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve per negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve per imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto (Cass. pen., sez. un., 22 febbraio 2018, n. 8770).

Risulta evidente, sulla base di tali premesse, che il giudizio concernente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie non può prescindere dalla disposizione che impone al giudice penale di applicare la legge più favorevole (art. 2 c.p., comma 4), imponendosi un corretto ed esaustivo esame dei profili del fatto che garantisca l'esatta applicazione della normativa più favorevole in rapporto alle peculiarità del caso concreto.

Si può parlare di colpa grave – prosegue la Corte – solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia e alle condizioni del paziente; e quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia (Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237).

Nel determinare la misura del rimprovero, poi, possono venire in rilievo sia le specifiche condizioni del soggetto agente e il suo grado specializzazione, sia la situazione ambientale, di particolare difficoltà, in cui il professionista si è trovato ad operare. Spetta al giudice procedere ad una valutazione complessiva di tali indicatori – come pure di altri, quali l'accuratezza nell'effettuazione del gesto medico, le eventuali ragioni di urgenza, l'oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della situazione data e così di seguito – al fine di esprimere la conclusiva valutazione sul grado della colpa, ponendo in bilanciamento fattori anche di segno contrario, che ben possono coesistere nell'ambito della fattispecie esaminata, non dissimilmente da quanto avviene in tema di concorso di circostanze (Cass. pen., sez. IV, 15 aprile 2014, n. 22281). 

La Corte di Cassazione conclude prendendo atto che il giudizio di prevedibilità dell'evento lesivo in questa materia è particolarmente difficoltoso, ove non risultino indiscusse massime di esperienza e leggi scientifiche di copertura con ragionevole grado di certezza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 c.p.
  • Art. 590-sexies c.p.
  • Art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, conv. con modi. dalla L. 8 novembre 2012, n. 189
  • Art. 5, L. 8 marzo 2017, n. 24