Diritto penale
28 | 07 | 2025
Trattamento sanzionatorio e principio di eguaglianza: la Corte costituzionale interviene sull’art. 628 c.p.
Redazione La Tribuna
È costituzionalmente illegittimo l’art. 628, comma 5, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) rispetto all’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3 quater), cod. pen. (rapina commessa nei confronti di persona che stia fruendo o abbia appena fruito di servizi di prelievo automatizzato), in violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.
Con la sentenza n. 130 del 25 luglio 2025, la Corte costituzionale interviene nuovamente sulla disciplina del bilanciamento tra circostanze nel reato di rapina aggravata, dichiarando l’illegittimità dell’art. 628, comma quinto, cod. pen. nella parte in cui esclude la comparazione tra l’attenuante del vizio parziale di mente e l’aggravante “privilegiata” dell’art. 628, comma terzo, n. 3 quater).
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