Diritto civile
14 | 07 | 2025
Distanze fra edifici: cosa si intende per “nuova costruzione”
Redazione La Tribuna
La Corte di Cassazione civile, seconda Sezione, con ordinanza 10 luglio 2025,
n. 18826, ha stabilito che ai fini dell'applicazione della normativa
codicistica e regolamentare in materia di distanze tra edifici, per nuova
costruzione si deve intendere non solo la realizzazione ex novo di un
fabbricato, ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato
precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, direttamente
incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche
indipendentemente dalla realizzazione o meno di una maggiore volumetria e/o
dall'utilizzabilità della stessa a fini abitativi; in particolare la
sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di
conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali
dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante.
Con ...
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