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Diritto penale

Delitti

03 | 06 | 2021

Le condotte di distrazione e di occultamento rilevanti al fine della integrazione del reato di bancarotta fraudolenta

Giacomo Zurlo

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 12 maggio 2021 (dep. 3 giugno 2021), n. 21712 ha delineato le condotte di distrazione e occultamento rilevanti ai fini della integrazione del reato di bancarotta fraudolenta ex art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L. Fall.). 

Quanto alla condotta di occultamento, la stessa ricomprende qualsiasi condotta che comporti anche solo la temporanea indisponibilità di un bene attraverso il suo materiale nascondimento; ciò, però, solo se l’occultamento del bene sia in grado di frapporre un ostacolo all’acquisizione dello stesso da parte degli organi fallimentari, attentando così all’integrità della garanzia patrimoniale dei creditori (fermo restando che la mera omessa segnalazione della sua esistenza cui, ai sensi dell’art. 87, comma 3, L. Fall., il fallito è tenuto, integra il diverso e meno grave reato di cui all’art. 220 stessa legge).

Al fine di potersi ritenere integrato il reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall., nel caso in cui l’esistenza del bene venga puntualmente e tempestivamente comunicata dal fallito al curatore, non è sufficiente richiamare i (consolidati) principi relativi al valore indiziante del mancato rinvenimento del bene che si assume oggetto di distrazione in assenza di adeguata giustificazione da parte del fallito stesso.

Tali principi, infatti, presuppongono l’effettività del mancato rinvenimento del bene che, però, non si identifica con la sua materiale irreperibilità nei locali dell’impresa e nemmeno soltanto con la mera mancata consegna del medesimo da parte del fallito, il quale peraltro non ha alcun obbligo in tal senso se non ai sensi dell’art. 86, L. Fall., con riguardo al denaro e ai titoli di credito.

Il mancato rinvenimento del bene, dunque, non coincide con la sua materiale “assenza”, ma è connesso all’incapacità da parte del fallito di fornire un’idonea giustificazione dell’assenza medesima. 

Sarà compito dell’organo giudicante – concludono i giudici di legittimità – verificare in concreto se il mancato rinvenimento del bene sia stato causato da comportamenti attribuibili al fallito (e quindi idonei ad integrare la condotta di occultamento) e se in che termini il cambio di collocazione del bene medesimo possa ritenersi aver impresso allo stesso una destinazione diversa dallo scopo cui era giuridicamente vincolato (rimanendo in tal caso effettivamente integrata la condotta di distrazione): se così non fosse non potrebbe ravvisare il reato di bancarotta fraudolenta.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 86, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L. Fallimentare)
  • Art. 216, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L. Fallimentare)
  • Art. 220, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L. Fallimentare)