Diritto civile
05 | 07 | 2025
Procura alle liti rilasciata all’estero: per le Sezioni Unite la traduzione non è requisito di validità
Redazione La Tribuna
Con la sentenza 2 luglio 2025, n.
17876, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che in materia
di atti prodromici al processo, quale, nella specie, la procura speciale alle
liti, la traduzione in lingua italiana di quest'ultima e dell'attività
certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di
Bruxelles del 25 maggio 1987, non integra un requisito di validità dell’atto,
sicché la sua carenza non dà luogo ad alcuna nullità. Ai sensi degli artt. 122
e 123 c.p.c., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in
senso proprio e non anche per gli atti prodromici al processo, che devono
ritenersi prodotti validamente anche se redatti in lingua straniera, potendo il
giudice disporre, ma non essendo obbligato, la nomina di un traduttore.
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