Diritto civile

05 | 07 | 2025

Procura alle liti rilasciata all’estero: per le Sezioni Unite la traduzione non è requisito di validità

Redazione La Tribuna

Con la sentenza 2 luglio 2025, n. 17876, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che in materia di atti prodromici al processo, quale, nella specie, la procura speciale alle liti, la traduzione in lingua italiana di quest'ultima e dell'attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, non integra un requisito di validità dell’atto, sicché la sua carenza non dà luogo ad alcuna nullità. Ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per gli atti prodromici al processo, che devono ritenersi prodotti validamente anche se redatti in lingua straniera, potendo il giudice disporre, ma non essendo obbligato, la nomina di un traduttore.

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