Diritto civile
Obbligazioni
05 | 10 | 2021
La concessione di finanziamenti al debitore principale, da parte della banca che è a conoscenza delle difficoltà economiche, senza la “speciale autorizzazione” del fideiussore
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 26947 del 5 ottobre 2021, la sesta sezione civile, prima sottosezione è intervenuta sul tema della «speciale autorizzazione» del fideiussore richiesta dall'art. 1956 c.c. per il caso di credito fatto al debitore nella conoscenza (da parte del relativo creditore) del sopravvenuto, e significativo, peggioramento delle condizioni patrimoniali e/o economiche di questi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la «banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e buona fede contrattuale». Non è coerente con i principi di corretta e buona fede nell'esecuzione del contratto il fatto che «la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debito, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore» (Cass. civ., sez. I, 9 agosto 2016, n. 16827; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2013, n. 11979; Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2006, n. 394). Resta inteso – si aggiunge altresì nel contesto di queste osservazioni – che «è onere della parte, che deduca la violazione del canone della buona fede dimostrare, non solo che la nuova concessione di credito avvenuta nonostante il peggioramento della condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza» del debitore principale (cfr., in specie, Cass. civ., sez. I, n. 394/2006 cit.).
L'altro principio enunciato da giurisprudenza di legittimità in materia, attiene direttamente alla conformazione dell'atto di «speciale autorizzazione», che è previsto dall'art. 1956 c.c. Quest'atto – secondo l'orientamento costantemente seguito – non deve per legge rivestire una forma particolare e neanche essere manifestato a mezzo di peculiari formule: l'atto autorizzativo può anche risultare in modo implicito (bensì univoco) dal comportamento tenuto dal fideiussore, ove nel concreto ricorrano determinate condizioni: dunque, l'autorizzazione può risultare rilasciata pure per il mezzo, come si usa dire, di comportamenti concludenti. Esemplare al riguardo appare la pronuncia di Cass. civ., sez. VI, 23 marzo 2017, n. 7444, per cui nel caso in cui «nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale», «la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito» (cfr., in termini non diversi, Cass. civ., sez. VI, 29 novembre 2019, n. 31227; si tratta, peraltro, di una prospettiva stabile nella giurisprudenza di legittimità, seppure non sempre sviluppata con espressioni così puntuali, sotto il profilo tecnico, come quella che appena sopra si è trascritta). Al fondo di questa opinione sta, com'è del resto evidente, il convincimento che non solo la banca è soggetta al rispetto del canone fondamentale della buona fede oggettiva, ma lo è pure – e, si ritiene, in termini del tutto speculari – il fideiussore: in particolare venendo qui in considerazione, soprattutto, il principio di buona fede nell'interpretazione dei negozi di cui all'art. 1366 c.c. (posta manifesta natura negoziale dell'atto unilaterale di rilascio della speciale autorizzazione ex art. 1956 c.c.). Alla base della ridetta opinione sta, altresì, il convincimento – che per taluni versi si lega a quello appena richiamato – che la protezione accordata dalla norma dell'art. 1956 c.c. al fideiussore deve rispondere a una situazione di oggettiva esigenza di quest'ultimo (di permanente sua estraneità rispetto ai reali termini dello svolgimento del rapporto garantito, cioè), senza spingersi oltre o in altre direzioni. Ciò posto, va adesso osservato che la nuda circostanza della sussistenza di un legame parentale o di affinità (com'è nel caso) non si manifesta fenomeno in sé stesso espressivo di nessun comportamento concludente: né autorizzativo di concessioni di credito ex art. 1956 c.c., né di altro. Tale circostanza neppure indica, a ben vedere, che il fideiussore – perché appunto parente o affine del debitore principale o di chi ne gestisce le sorti (come nel caso) – sia edotto dei termini effettivi dello svolgimento dei rapporti bancari in essere, né delle condizioni patrimoniali (stabili, migliorate o invece peggiorate) in cui viene a versare il debitore principale (non diversamente, è da aggiungere, avviene per il nudo fatto della parentela o affinità corrente con uno dei soci dell'ente debitore). Ciò non esclude, naturalmente, che nel ricorrere di determinate e rilevanti circostanze ulteriori, anche la sussistenza di un rapporto parentale o di affinità possa eventualmente partecipare alla formazione di una prova relativa alla significatività e «concludenza» di un dato comportamento che sia stato tenuto dal fideiussore.
Riferimenti Normativi: