Diritto processuale penale

13 | 06 | 2025

Ingiusta detenzione e decorrenza del termine per la domanda di riparazione

Redazione La Tribuna

La sentenza della Corte di cassazione penale, sez. IV, 5 giugno 2025, n. 20953 (ud. 28 febbraio 2025) ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il termine di due anni per proporre la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, a seguito di sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 425 c.p.p., decorre - in caso di impugnazione successivamente dichiarata inammissibile per tardività - non dalla scadenza del termine per proporre l’impugnazione medesima, ma dall’inutile decorso del termine per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità del gravame, ovvero dalla deliberazione del giudice di legittimità che si pronunci su tale ricorso.”.

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