Diritto processuale penale
13 | 06 | 2025
Ingiusta detenzione e decorrenza del termine per la domanda di riparazione
Redazione La Tribuna
La
sentenza della Corte di cassazione penale, sez. IV, 5 giugno 2025, n. 20953 (ud.
28 febbraio 2025) ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il termine di
due anni per proporre la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, a
seguito di sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 425
c.p.p., decorre - in caso di impugnazione successivamente dichiarata
inammissibile per tardività - non dalla scadenza del termine per proporre l’impugnazione
medesima, ma dall’inutile decorso del termine per proporre ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità del gravame,
ovvero dalla deliberazione del giudice di legittimità che si pronunci su tale
ricorso.”.
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