Diritto penale
28 | 05 | 2025
Illegittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, c.p.: recidiva semplice e criterio di proporzionalità della pena
Redazione La Tribuna
La Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 27 maggio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma c.p., nella parte in cui non prevede che "Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla".
La pronuncia, sollecitata dal Tribunale di Firenze, valorizza in modo incisivo i principi di proporzionalità della pena (art. 3 Cost.) e di finalità rieducativa della sanzione penale (art. 27, terzo comma, Cost.), evidenziando l’irragionevolezza di una disciplina che, paradossalmente, impone un aumento obbligatorio di un terzo per la recidiva semplice, mentre lascia al giudice un margine di discrezionalità più ampio in caso di recidiva qualificata, pur più grave.
Pertanto, la Corte introduce una formula correttiva che armonizza il trattamento sanzionatorio delle circostanze aggravanti comuni e speciali, stabilendo che, in caso di concorso tra recidiva semplice e circostanze più gravi, si applica la pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di aumentarla, senza obblighi automatici.
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