Diritto civile

22 | 05 | 2025

Prestazione d’opera intellettuale: la gratuità non si presume

Redazione La Tribuna

La Cassazione si è espressa con ordinanza 19 maggio 2025, n. 13211, nel senso che nel contratto d’opera intellettuale, l’onerosità della prestazione professionale costituisce la regola generale, anche in assenza di un’espressa pattuizione del corrispettivo. La gratuità della prestazione, configurabile in via eccezionale, richiede una chiara e univoca manifestazione di volontà contraria da parte di entrambe le parti, gravando sul committente l’onere di provarla. La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dell'onerosità delle prestazioni professionali, riaffermando un orientamento consolidato in giurisprudenza: nel contratto d'opera intellettuale, la gratuità non si presume. La sentenza ribadisce che, in mancanza di una prova chiara di un patto in tal senso, il rapporto si deve ritenere oneroso, anche se per un lungo periodo non siano stati richiesti compensi. Neppure la sussistenza di rapporti amicali ...

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