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Diritto penale

Delitti

16 | 06 | 2021

La truffa come “atto predatorio” rilevante ai fini dell’impossessamento della cosa altrui nella rapina impropria

Giorgio Crisciotti

Con sentenza n. 23779 del 28 aprile 2021 (dep. 16 giugno 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sulla configurabilità della rapina impropria ex art. 628 c.p., comma 2, allorché il reato presupposto – da cui derivi l’impossessamento e/o la sottrazione del bene – sia diverso dal furto (art. 624 c.p.).

I giudici di merito avevano ravvisato la responsabilità penale – per rapina impropria – nei confronti dell’imputato che, immediatamente dopo aver sottratto una somma di denaro tramite artifizi e raggiri, aveva adoperato violenza nei confronti della persona offesa, al fine di assicurarsi il possesso del bene e guadagnarsi la via della fuga.

L'art. 628 c.p. prevede che "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da Euro 927 a Euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità". Dalla lettura della norma si ricava che nella rapina impropria non rileva come sia avvenuto lo spossessamento, posto che ciò che conta è che vi sia stata una sottrazione della cosa, seguita dalla violenza o minaccia, per cui non si può condividere l'assunto della difesa secondo il quale presupposto del reato di rapina sia sempre un reato di furto.

Il concetto di sottrazione indica, infatti, l'atto di portar via qualcosa a qualcuno, ma non precisa come tale asportazione debba avvenire; così, volendo generalizzare, in tutti i reati nei quali è previsto un profitto (come la truffa) vi è una sottrazione ai danni della vittima posto che al profitto dell'autore del reato corrisponde il danno subito dalla persona offesa, che perde la disponibilità di una res (che può essere denaro o altra cosa mobile) che le viene sottratta.

Nei reati contro il patrimonio è consolidato l’orientamento secondo cui "l'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di truffa per assicurare a sé o ad altri la percezione del profitto cui erano destinati gli artifizi e raggiri posti in essere, o comunque per guadagnare l'impunità, può essere ritenuto logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione della truffa e, se realizzato, comporta la configurabilità nei confronti dei concorrenti nolenti del concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel reato di rapina ascrivibile al compartecipe che se ne sia reso materialmente responsabile" (Cass. pen., sez. II, 2 marzo 2018, n. 25915). Nella stessa prospettiva, si è anche osservato che l'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità costituisce logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto. Analoghe considerazioni, ben possono valere con riferimento ad altri reati contro il patrimonio, come la truffa, ugualmente caratterizzati – come il furto – da una condotta volta a carpire un bene ad un soggetto, pur se non sottraendoglielo a sua insaputa, come nel furto, ma ottenendone la disponibilità in virtù della precostituzione artificiosa di una realtà apparente, della quale il deceptus ha, peraltro, pur sempre possibilità di accorgersi, anche nell'immediatezza, svelando l'artifizio od avvedendosi del raggiro (Cass. pen., sez. II, 18 giugno 2013, n. 32644; Cass. pen., 6 ottobre 2016, n. 45446). Alla luce di tali osservazioni deve affermarsi – quale logico corollario – che non sempre la rapina presuppone un “atto predatorio”. 

Sulla scorta di quanto esposto, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “presupposto del reato di rapina impropria non è necessariamente un reato di furto seguito da violenza e minaccia, potendo essere costituito anche da qualsiasi reato nel quale vi sia stata una sottrazione della cosa da parte dell'autore del reato, intesa tale sottrazione come qualsiasi atto in base al quale la cosa sia passata dalla vittima all'autore del reato". 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 116 c.p.
  • Art. 624 c.p.
  • Art. 628 c.p.
  • Art. 640 c.p.