Diritto processuale penale

Soggetti

08 | 05 | 2025

In caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta e insanabile degli atti compiuti

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 17307 del 28 marzo-8 maggio 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha condiviso l’orientamento di legittimità che, nella mancata nomina di un difensore d’ufficio, individua una nullità, tranne i casi in cui sia in concreto esclusa ogni reale incidenza, e conseguente pregiudizio, sull'esercizio del diritto di difesa. Non si ignora che, fermo tale principio, emergono indirizzi esegetici con contenuto apparentemente dissonante. Si annoverano nel solco dell'orientamento citato le pronunce che affermano che, in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l'obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, ...

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