Diritto civile
Responsabilità
03 | 05 | 2025
La responsabilità dell’istituto scolastico per abusi sessuali ai danni dei minori
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 11614 del 3 maggio 2025, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato, in conformità alle statuizioni delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 16 maggio 2019, n. 13246), che l’art. 2049 c.c. configura «una responsabilità oggettiva per fatto altrui … un’applicazione moderna del principio cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale l’avvalimento, da parte di un soggetto, dell’attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l’attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell’ambito dei poteri conferitigli. Ma una tale appropriazione di attività deve comportarne l’imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli: un simile principio risponde ad esigenze generali dell’ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell’operato di altri … il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali … alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un’attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all’espletamento delle sue incombenze … Chi si avvale dell’altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell’organizzazione dei propri rischi». Occorre allora domandarsi se rientrasse nell’ambito dell’attività della scuola (e, per essa, del MIUR, ora MIM) l’affidamento al personale scolastico della cura e della vigilanza sui minori e se, ragionevolmente, non fosse imprevedibile una deviazione dai compiti conferiti tale da imporre adeguate misure di prevenzione o, quantomeno, la valutazione dello specifico rischio. Ad entrambi i quesiti si deve dare risposta positiva. Alla scuola – e, quindi, al personale scolastico del Ministero – spetta l’obbligo giuridico di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni: in proposito, ex multis, si richiamano Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2024, n. 14980, secondo cui il “contratto scolastico” «comprende, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito», e Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2013, n. 13457, che si riferisce proprio ad una violenza sessuale perpetrata ai danni di un’alunna all’interno dell’edificio scolastico. A carico della scuola (id est, del Ministero) si configura, perciò, un vero e proprio affidamento che impone la predisposizione, da parte del personale scolastico (in primis, della dirigenza, ma tale dovere incombe su tutti gli addetti, docenti e non), di ogni accorgimento necessario (da valutare in base alle concrete circostanze, tra le quali, in primo luogo, l’età anagrafica degli allievi) a prevenire potenziali pericoli derivanti da cose o da persone nel corso delle attività. In relazione al secondo requisito preteso dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite (lo sviluppo non anomalo della funzione del dipendente), si rileva che, purtroppo, in base a specifici indici ritraibili (a contrario) dalla disciplina normativa, le situazioni di affidamento di minori per fini di istruzione (et similia) costituiscono un humus particolarmente insidioso per gli abusi sessuali. Sono prova dell’assunto le disposizioni del codice penale che – o con aggravanti o con specifiche limitazioni – distinguono le condotte nei confronti di minori di chi assume compiti di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia: è emblematico l’art. 609-quater c.p., che individua uno specifico trattamento in caso di rapporto di fiducia (o di autorità) instaurato col minore per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. È ancor più significativo il rapporto esplicativo («Explanatory Report») del testo della «Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali» – o «Convenzione di Lanzarote», firmata il 25 ottobre 2007 e ratificata dall’Italia con la Legge n. 172 del 1° ottobre 2012 – che, con specifico riferimento all’art. 18 (il quale impone agli Stati aderente la previsione di una sanzione penale per la partecipazione «ad attività sessuali con un minore … abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore»), individua chiaramente il contesto scolastico come ambiente nel quale il rapporto di fiducia merita una particolare attenzione e una correlata maggiore protezione dei minori. In altre parole, proprio dalla normativa (nazionale e sovranazionale) si evince che la possibilità che una relazione di cura, vigilanza e istruzione possa anormalmente evolversi in un abuso sessuale non costituisce affatto un’anomalia imprevedibile ed è, anzi, prevista dalla disciplina; questa, difatti, esplicitamente si incentra sulle situazioni normalmente esistenti tra i minorenni e le persone che svolgono le predette funzioni come occasioni di un potenziale e pregiudizievole abuso del rapporto di fiducia che consente loro di controllare, punire o ricompensare i minori a livello emotivo, economico o persino fisico. Sotto il profilo statistico, poi, non è infrequente che a rivolgere a minorenni morbose attenzioni (e pure atti) di natura sessuale siano le persone alle quali è affidata la loro cura, proprio perché l’assunzione di compiti di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia dei minori crea una situazione maggiormente favorevole ai predatori sessuali.
In conclusione, le condotte delittuose perpetrate ai danni degli alunni, pur se opposte rispetto ai fini istituzionali perseguiti dall’ente pubblico, non sono oggettivamente improbabili e, dunque, non costituiscono un’anomalia imprevedibile – e, cioè, un comportamento completamente scisso dalle funzioni svolte e privo di ogni connessione con queste – tale da esentare la Pubblica Amministrazione dal dovere di adottare ogni misura volta a prevenire ed evitare la commissione di siffatti reati durante la somministrazione delle prestazioni scolastiche e, in ogni caso, dall’assunzione del rischio derivante dalla commissione di crimini nel corso di questa.
Riferimenti Normativi: