Diritto penale
Reati in generale
05 | 05 | 2025
Frode assicurativa e decorrenza del termine per proporre querela
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 16648 del 15 aprile-5 maggio 2025, la
seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il tradizionale
orientamento di legittimità, secondo il quale – in linea generale – il termine
per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei
fatti da parte dell’interessato, non avendo rilevanza il mero sospetto (Cass. pen.,
sez. VI, 24 novembre 2015, n. 3719 ). Peraltro, la prova del difetto di
tempestività della querela resterebbe a carico di chi ne deduce la tardività,
di modo che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela, anche
quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto,
in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia
avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il
relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 c.p. essere accertata
secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato
supporto probatorio; cfr., Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 12213; Cass.
pen., sez. VI, 12 marzo 2015, n. 24380).
In relazione al delitto di cui all’art. 642 c.p., deve, tuttavia, tenersi conto della normativa speciale contenuta nel cosiddetto Codice delle assicurazioni private. Invero, secondo l’art. 148, comma 2-bis, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, per quanto qui rileva, «[ai] fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione […] qualora altri indicatori di frode […] siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, […] può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo [ovvero, rispettivamente, sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento in caso di danni a cose e novanta giorni in caso di danni a persone], di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato […]. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo [trenta giorni dalla comunicazione della decisione di condurre ulteriori approfondimenti], presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, comma 1, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive».
Il rapporto tra l’ordinaria disciplina codicistica e la norma speciale è stato risolto, dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel senso che, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui al citato art. 148, n. 209 del 2005, il termine trimestrale per la proposizione della querela, previsto dall’art. 124 c.p., decorre – senza nessuna derogatoria compressione dell’ordinario spatium deliberandi, ma senza prioritario riguardo al solo momento della piena conoscenza dell’illecito – dallo spirare del termine di trenta giorni dall’obbligatoria comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro (cfr. Cass. pen., sez. VII, 18 febbraio 2025, ord. n. 10689; Cass. pen., sez. VII, 28 maggio 2024, ord. n. 22904; Cass. pen., sez. II, 20 gennaio 2022, n. 6968; Cass. pen., sez. V, 8 marzo 2022, n. 21469; Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 2021, n. 41021; Cass. pen., sez. II, 18 dicembre 2020, n. 11144).
Riferimenti Normativi: