Lavoro

05 | 05 | 2025

I presupposti dell'indennità di rischio radiologico

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 11664 del 5 maggio 2025, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che, al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di cui all'art. 1, comma 2, L. n. 460 del 1988, l'indennità di rischio radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo di un'esposizione non occasionale, né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia, sicché il lavoratore che richieda detta indennità, ed il congedo aggiuntivo, ha l'onere di provare in giudizio l`esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal D.L.vo n. 230 del 1995, ovvero lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata o l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta (Cass. 17116/2015).

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