Lavoro
05 | 05 | 2025
I presupposti dell'indennità di rischio radiologico
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 11664 del 5 maggio 2025, la sezione
lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che, al di fuori del personale
medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione
assoluta di cui all'art. 1, comma 2, L. n. 460 del 1988, l'indennità di rischio
radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo di un'esposizione
non occasionale, né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia,
sicché il lavoratore che richieda detta indennità, ed il congedo aggiuntivo, ha
l'onere di provare in giudizio l`esposizione qualificata in base ai criteri
tecnici previsti dal D.L.vo n. 230 del 1995, ovvero lo svolgimento abituale
dell'attività professionale in zona controllata o l'assorbimento annuo delle
radiazioni che la stessa comporta (Cass. 17116/2015).
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