Diritto penale
Delitti
04 | 10 | 2021
In costanza di detenzione di sostanza stupefacente si risponde a titolo di concorso nel reato e non di favoreggiamento personale
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 35968 del 15 aprile 2021 (dep. 4 ottobre 2021),
la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi
fondamentali in tema di concorso nel reato e favoreggiamento personale, con
particolare riferimento all’illecita detenzione di sostanze stupefacenti.
Ai sensi dell’art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che
concorrono nel reato”, quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna
di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli
articoli seguenti.
Quanto, invece, al delitto di favoreggiamento personale, a
mente del disposto di cui all’art. 378, comma 1, c.p., chiunque, dopo che fu
commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la
reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere
le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte
penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi
soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Secondo la consolidata giurisprudenza, in tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra il concorso nel reato e l'autonoma fattispecie di favoreggiamento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (Cass. pen., sez. IV, 11 giugno 2019, n. 28890; Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2017, n. 6128; Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2008, n. 22394).
In particolare, osservano i giudici di legittimità, il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Cass. pen., sez. VI, 7 dicembre 2016, n. 2668).
Riferimenti Normativi: