Diritto penale
Delitti
24 | 04 | 2025
I plichi esplosivi
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 15941 del 17 gennaio-24 aprile 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità, chiamata ad indicare i criteri distintivi tra le «materie esplodenti», la cui fabbricazione, detenzione e trasporto integrano la contravvenzione sanzionata dall'art. 678 c.p., e gli «esplosivi» che, se interessati da analoghe condotte, espongono, invece, chi se ne rende autore a responsabilità per i reati previsti e puniti dalla L. 2 ottobre 1967, n. 895, assegna valenza decisiva alla presenza del connotato di micidialità, intesa quale attitudine a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo che, tuttavia, può ricollegarsi sia alla struttura chimica del composto che, in alternativa, alle modalità di fabbricazione dell'ordigno (in questo senso, cfr., tra le tante, Cass. pen., sez. I, 16 febbraio 2021, n. 12767). Da ciò discende, quindi, che «ai fini della qualificazione di un materiale, composto da più elementi, quale ordigno micidiale con effetti esplosivi, come tale rientrante nella categoria delle armi da guerra, è irrilevante la natura dei singoli componenti, che, isolatamente considerati, possono anche essere non offensivi, dovendosi avere, invece, riguardo alla unitaria complessità di funzione e di effetto degli stessi; né tale qualificazione può essere esclusa sulla base della semplicità di fabbricazione dell'ordigno, occorrendo solo che lo stesso sia atto all'impiego e, cioè, in condizione di poter essere usato secondo la sua naturale destinazione» (Cass. pen., sez. I, 26 marzo 2018, n. 41193; in termini, cfr. anche Cass. pen., sez. I, 15 ottobre 2009, n. 42872). Rebus sic stantibus, è stato, coerentemente, stimato che «integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità» (Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45614; nello stesso senso vedi anche: Cass. pen., sez. V, 13 dicembre 2019, n. 15642; Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2011, n. 16677). L'apprezzamento della micidialità è, allora, affidato ad un giudizio di fatto, finalizzato a verificare se ed in quale misura possa reputarsi che la condotta dell'agente – sebbene avente ad oggetto materiali pirotecnici privi di intrinseca micidialità – sia stata idonea ad esporre a pericolo l'incolumità delle persone in quanto connotata da particolari condizioni, conosciute dall'agente, che, in passato, sono state individuate, tra l'altro: nel quantitativo (ad esempio eccedente i limiti consentiti dalla licenza nel caso dei materiali pirici, cfr. Cass. pen., sez. I, 6 novembre 2006, n. 38064); nelle modalità di fabbricazione, di conservazione o di confezionamento (cfr. Cass. pen., sez. I, 26 marzo 2018, n. 41193, che, occupandosi della detenzione e porto di un involucro costituito da un cilindro metallico contenente materiale esplosivo, collegato mediante fili elettrici ad un "timer", ha specificato che occorre aver riguardo alla unitaria complessità di funzione e di effetto dell'ordigno oltre che alla sua idoneità all'impiego); nelle caratteristiche del luogo di deposito, come un ambiente angusto (Cass. pen., sez. I, 19 luglio 2018, n. 50925; Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45614).
Con specifico riferimento ai cc.dd. plichi esplosivi, va ricordato che, in ragione della spiccata attitudine all'offesa, l'art. 1, L. 18 aprile 1975 n. 110 ha espressamente equiparato alle armi da guerra una specifica categoria di «esplosivi», costituita dalle bottiglie e dagli involucri esplosivi o incendiari. Anche questi congegni, tra i quali possono essere annoverati i plichi esplosivi, vanno, di conseguenza, qualificati come «ordigni micidiali» qualora dotati della capacità di cagionare una deflagrazione con possibilità di offesa a causa della vampata o della proiezione di schegge, non solo per la natura e quantità della carica esplosiva che essi in concreto contengono, ma anche per le modalità di confezionamento o per le particolari modalità di costruzione (cfr. Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 6132, in un caso di detenzione di una «bomba carta»). La micidialità dipende, sempre, dal congegno nel suo complesso e non dai singoli componenti, che, isolatamente considerati, possono anche essere non spiccatamente offensivi; ciò che occorre verificare è se esso – anche se composto da materiale esplodente in senso stretto come le polveri piriche la cui fabbricazione o detenzione è sanzionata dalle contravvenzioni di cui agli artt. 678 e 679 c.p. – sia in grado di funzionare provocando effetti esplosivi di tipo dirompente, quindi potenzialmente lesivi dell'integrità fisica (Cass. pen., sez. I, 26 marzo 2018, n. 41193; Cass. pen., sez. I, 20 gennaio 2017, n. 12811; Cass. pen., sez. I, 15 ottobre 2009, n. 42872). L'accertamento della natura del congegno ed in particolare della sua potenzialità a provocare effetti detonanti oppure deflagranti costituisce una questione di fatto rimessa al giudice di merito (Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 6132; Cass. pen., sez. I, 9 novembre 1993, n. 4759), che deve tuttavia risolverla senza incorrere in un vizio motivazionale sempre rilevabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), c.p.p..
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