Diritto processuale penale
Ordinamento penitenziario
23 | 04 | 2025
Le limitazioni significative alla ordinaria sfera dei diritti della persona (detenuta) in conseguenza dell'adozione di misure organizzative dell'Amministrazione penitenziaria
Giuseppe Molfese
Con sentenza n. 15838 del 23 gennaio-23 aprile 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che dalla condizione detentiva possono derivare limitazioni anche significative alla ordinaria sfera dei diritti della persona e ciò anche in conseguenza dell'adozione di misure organizzative dell'Amministrazione penitenziaria volte a garantire, all'interno degli istituti, l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, il trattamento rieducativo, cui la pena deve essere necessariamente finalizzata secondo la previsione dell'art. 27, comma 3, Cost. Pertanto, deve essere in questa sede ribadita l'esistenza di un ambito di discrezionalità riconosciuto all'Amministrazione penitenziaria attraverso cui definire le modalità di esercizio di alcuni diritti che l'ordinamento riconosce alle persone detenute (Cass. pen., sez. I, 7 luglio 2020, n. 23533; Cass. pen., sez. VII, 16 luglio 2013, n. 7805; Cass. pen., sez. I, 15 novembre 2013, n. 767); discrezionalità che si esplica in provvedimenti che devono, comunque, essere improntati al rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità (Cass. pen., sez. I, 4 dicembre 2020, n. 4030) e non debbono sostanzialmente inibire la fruizione dei diritti stessi, restando altrimenti sindacabili in sede giurisdizionale (Cass. pen. sez. VII, 29 maggio 2014, n. 373). Dunque, salva la possibilità di adottare atti amministrativi di contenuto organizzativo riconducibili al legittimo esercizio di una potestà organizzatoria dell'Amministrazione penitenziaria, finalizzata all'attuazione dei suoi compiti istituzionali e, in particolare, ai compiti definiti dalla legge penitenziaria e del regolamento di esecuzione, le previsioni di tali atti debbono essere ragionevoli e proporzionate alle esigenze organizzative da soddisfare e tali aspetti sono sindacabili in sede giurisdizionale (Cass. pen., sez. I, 15 febbraio 2023, n. 24711; Cass. pen., sez. I, 1° marzo 2022, n. 10421), costituendo i canoni della ragionevolezza e proporzionalità un limite all'esercizio della potestà amministrativa, distinto dal merito, questo non sindacabile, delle scelte di amministrazione. Sempre in premessa, va ricordato che, coerentemente con le considerazioni più sopra espresse, le limitazioni ai diritti della persona detenuta sottoposta al regime differenziato devono essere giustificate dalle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza proprie di tale regime. Diversamente, come più volte ricordato dalla Corte costituzionale, esse finirebbero per diventare ingiustificate e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività, che il Giudice delle leggi ha più volte sottolineato essere incompatibile con i principi costituzionali (al riguardo, si vedano, tra le altre, le sentenze nn. 97 del 2020 e 351 del 1996). Ciò sul rilievo che l'introduzione di un regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione», «si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (così la sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018). Sullo specifico tema in argomento, attinente alla possibilità per i detenuti di utilizzare, nella camera di pernottamento, strumenti tecnologici quali sono i compact disk (CD), al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici si è già espressa questa Corte che, in recenti decisioni (Cass. pen., sez. I, 28 settembre 2022, n. 49280; Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2021, n. 43484; Cass. pen., sez. I, 25 giugno 2021, n. 29819) in questa sede interamente condivise, ne ha approfondito gli snodi problematici. Il primo di essi attiene - come osservato nelle citate pronunce - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall'Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per le sole esigenze di lavoro di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. Secondo la Suprema Corte, le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta di utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. E, tuttavia, se non può negarsi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali e l'uso dei relativi supporti, questa soluzione non può ritenersi imposta in ogni situazione e contesto. L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamento, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertita il proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato. L'art. 41 bis Ord. pen. prevede infatti una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurario, volte a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore di CD musicali da parte della direzione d'istituto dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti esser oggetto di manipolazione, al fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a adeguate verifiche preventive come avviene, del resto, per il CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. Si è dunque condivisibilmente affermato, nelle sopra citate pronunce, che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto utilizzare dei lettori CD per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo, pure in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.
Riferimenti Normativi: