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Diritto processuale penale

Misure cautelari

04 | 10 | 2021

Per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti non può essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 35986 del 21 aprile 2021 (dep. 4 ottobre 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata dei presupposti necessari ai fini dell’applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro preventivo

impeditivo, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la res ed il reato commesso (Cass. pen., sez. VI, 20 gennaio 2017, n. 5845).

Si è precisato, inoltre, che ai fini della legittimità del sequestro preventivo di una società occorre dimostrare il durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecite, quale società strutturalmente illecita o di comodo (Cass. pen., sez. VI, 8 febbraio 2018, n. 20244; Cass. pen., sez. VI, 20 gennaio 2017, n. 5845).

Pertanto, precisa la Suprema Corte, occorre dimostrare nella ordinanza impositiva del sequestro preventivo adottato a fini impeditivi una diretta correlazione del bene con il reato in modo da escludersi qualsiasi indiscriminata estensione, o indefinita dilatazione, del vincolo reale in difetto di un nesso diretto di casualità con l'illecito o, per converso, in presenza di un nesso di mera occasionalità con lo stesso.

Quanto al sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato, la misura è legittima qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni e il reato contestato e il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2015, n. 31914).

In particolare, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime derogatorio previsto dall'art. 9, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Cass. pen., sez. III, 5 maggio 2016, n. 43952).

Il vincolo nei confronti dell'emittente – ha chiarito la Suprema Corte – può essere imposto in relazione al solo prezzo del delitto di cui all'art. 8 D.L.vo n. 74 del 2000, da individuare, in sede di sequestro, con riferimento a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 321 c.p.p.
  • Art. 8, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74
  • Art. 9, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74