Diritto penale
Reati in generale
22 | 04 | 2025
Corte Costituzionale: il giudice deve poter valutare se corrisponda all’interesse del minore sospendere il genitore, condannato per maltrattamenti in famiglia, dall’esercizio della responsabilità genitoriale
Valerio de Gioia
Con
sentenza n. 55 del 22 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p., nella parte in cui prevede che la
condanna per il delitto ex art. 572, comma 2, c.p., commesso, in presenza
o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la
sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la
possibilità per il giudice di disporla.
La
Consulta ha già ritenuto costituzionalmente illegittime norme che, come quella
censurata, imponevano al giudice, in ragione della condanna del genitore per
specifici reati richiamati dalle medesime norme, l’applicazione di pene
accessorie analoghe o identiche a quella prevista dall’art. 34, comma 2, c.p..
Con
la sentenza n. 31 del 2012 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 569 c.p. «nella parte in cui prevede che, in caso di condanna
pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato di cui
all’art. 567, comma 2, c.p., debba conseguire automaticamente la perdita della
potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di
valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto». Nella successiva
sentenza n. 7 del 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’art. 569 cod. pen. «nella parte in cui
stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il
delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo comma,
del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale,
così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del
minore nel caso concreto».
Per
la Consulta, il rigido automatismo che impone al giudice di applicare la pena
accessoria in questione non consente una valutazione in concreto dell’interesse
del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante
l’irrogazione della pena principale, quella relazione tra genitori e figli
(nella quale agli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale
corrisponde il diritto del minore ad essere mantenuto e istruito dai genitori)
in tutte quelle ipotesi – di cui costituisce esempio il caso all’esame del
giudice rimettente – in cui risulti accertata la ricomposizione del quadro
familiare e l’interesse del minore possa risultare meglio protetto, quindi,
senza che sia sospesa la responsabilità genitoriale, venendone altrimenti
paradossalmente leso. Il giudice rimettente, infatti, è pervenuto al
riconoscimento della responsabilità penale dei due genitori, entrambi imputati
per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minori
conviventi (art. 572, comma 2, c.p.). Ha al contempo riscontrato, per un verso,
il ravvedimento degli imputati e la ricomposizione del nucleo familiare e, per
l’altro, l’interesse del minore alla preservazione del nucleo familiare così
ricomposto; ciononostante, dovrebbe applicare, in quanto a ciò tenuto dall’art.
34, comma 2, c.p., anche la pena accessoria della sospensione dall’esercizio
della responsabilità genitoriale, assumendo così una decisione che ritiene
«suscettibile di produrre effetti nocivi nell’interesse del minore».
L’art. 34, comma 2, c.p., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, comma 2, c.p., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta l’automatica sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, reca, dunque, una norma strutturalmente identica a quella già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 102 del 2020. Anche l’odierna norma censurata, infatti, pone l’irragionevole presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, l’interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Al contrario, le norme costituzionali evocate a parametro (artt. 2, 3 e 30 Cost.) impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale sia, in concreto e alla luce dell’evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi.
Riferimenti Normativi: