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Diritto penale

Delitti

03 | 05 | 2021

Il superamento della soglia di punibilità rilevante ai fini della integrazione del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Giulia Faillaci

Con sentenza del 16 aprile 2021 (dep. 3 maggio 2021), n. 16686 la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa al superamento della soglia di punibilità nel delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74.

La norma punisce chiunque – al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila –, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Si tratta, quindi, di un reato di pericolo, per la cui integrazione è necessario il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei, in base ad un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario, a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale (Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2018, n. 7826).

La Corte ha preliminarmente chiarito che con l’espressione “atti fraudolenti” si intendono tutti quei comportamenti che, quand’anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione (Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2018, n. 29636; Cass. pen., sez. III, 16 maggio 2012, n. 25677); tali atti devono, peraltro, essere valutati unitamente tra di loro, nel loro collegamento finalistico e nella sequenza funzionale, sicché la verifica della fraudolenza va effettuata avendo a mente di tutte le condotte realizzate che vanno a comporre l'intero meccanismo.

Quanto al superamento della soglia di punibilità la tesi secondo cui deve essere realizzata in riferimento a ogni singola annualità di imposta, non può essere condivisa.

A favore della soluzione negativa depone, innanzitutto, il dato letterale: all’interno della norma, infatti, non vi è alcun riferimento alla necessità che la soglia di penale rilevanza sia raggiunta per singole annualità, a differenza di quanto, invece, è previsto all’interno degli artt. 4 e 5, D.L.vo 74/2000 ove vi è il riferimento a "singole imposte", o in relazione a "ciascun periodo di imposta" o all'"importo annuo", secondo la previsione degli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, stesso decreto.

Ma soprattutto, ad escludere la necessità che il superamento della soglia di punibilità vada verificato con riferimento ad ogni singola annualità, depongono la struttura e la ratio del reato in esame.

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è, infatti, un reato di pericolo per il quale è richiesta soltanto l’esistenza di un credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni, a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente.

Lo scopo dell’incriminazione, pertanto, è quello di tutelare la garanzia patrimoniale offerta al Fisco e, con essa, l’azionabilità della pretesa dell’Erario, purché superiore a euro cinquantamila, risultante al momento del compimento dell’atto simulato o fraudolento, indipendentemente dal fatto che il debito tributario sia maturato con riferimento a una o a più annualità di imposta. 

La norma, concludono i giudici di legittimità, è posta a presidio del corretto funzionamento della procedura di esecuzione coattiva esattoriale complessivamente considerata, tale per cui ai fini dell’integrazione del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il superamento della soglia di punibilità di cinquantamila euro non deve essere verificato con riferimento ad ogni singola annualità d’imposta.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 11, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74