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Diritto civile

Persone e Famiglia

10 | 04 | 2025

I requisiti che un cittadino di Stato terzo deve possedere per soggiornare in uno Stato membro UE in cui risiede un familiare

Emma Coppola

Con sentenza 10 aprile 2025, relativa alla causa C-607/21, la prima sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sul tema della circolazione nel territorio dell’UE dei suoi cittadini e dei loro familiari cittadini terzi che con essi si ricongiungono e intendono ottenere un permesso di soggiorno.

In via preliminare, la Corte ha preso in considerazione l’articolo 2, punto 2, lettera d), della Direttiva 2004/38, poiché esso precisa che devono essere considerati familiari “gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”. Se un ascendente di un cittadino UE che soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza dimostra di essere a carico del nucleo familiare che ha raggiunto, ai sensi dell’art. 2, punto 2, lettera d), della Direttiva 2004/38, può avvalersi del beneficio dei diritti garantiti da tale direttiva e, in particolare, di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi ai sensi dell’art. 7, par. 2, della Direttiva in questione, purché siano soddisfatte le condizioni enunciate all’art. 7, par. 1, lett. a), b) o c), della medesima direttiva. Inoltre, l’art. 10, par. 2, di tale direttiva, che enuncia in modo esaustivo i documenti diretti a dimostrare la qualità di familiare, prevede che il cittadino di un Paese terzo, al conseguente fine di di ottenere una carta di soggiorno, deve presentare i documenti comprovanti che le condizioni di cui all’art. 2, punto 2, lett. c) e d), sono soddisfatte: vale a dire, di essere un ascendente diretto a carico di un cittadino dell’Unione e/o del partner di quest’ultimo. In base a una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, la data in cui deve essere valutata la condizione secondo cui l’ascendente in questione deve essere a carico di tale cittadino dell’Unione, risulta essere la data in cui egli chiede di raggiungere tale cittadino dell’Unione (v. Sentenza 16 gennaio 2014, Reyes, C-423/12, punti 22 e 30).

Una situazione critica si verifica qualora l’ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione abbia presentato una domanda di carta di soggiorno diversi anni dopo aver raggiunto tale cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante; la conseguenza è che, nel trattare tale domanda, l’autorità nazionale competente non deve più verificare l’esistenza di una situazione di dipendenza - di cui all’art. 2, punto 2, lett. d), della Direttiva 2004/38 - nel Paese d’origine o di provenienza di tale ascendente, mentre tale verifica sarebbe necessaria ove tale domanda fosse stata presentata contemporaneamente all’arrivo di detto ascendente nel territorio di tale Stato membro. La criticità consisterebbe nel rischio di ampliare impropriamente il numero dei beneficiari potenziali dei diritti conferiti da tale Direttiva e di eludere i requisiti posti dalla Direttiva. Tuttavia, tali rischi non sussistono quando l’ascendente diretto in questione è entrato nel territorio dello Stato membro ospitante e vi ha soggiornato in un primo tempo sulla base di un diritto di soggiorno, autonomo o derivato, che può essere concesso nel diritto dell’Unione ai sensi di una disposizione diversa dall’art. 7, par. 2, della Direttiva 2004/38, o addirittura in base al diritto nazionale. Pertanto, in una situazione del genere, è sufficiente che tale ascendente fornisca la prova di essere a carico del cittadino dell’Unione in tale Stato membro alla data di presentazione della sua domanda di carta di soggiorno, ai sensi del menzionato art. 10 della Direttiva in esame. In mancanza di precisazioni riguardo al metodo di prova ammesso affinché l’interessato dimostri di possedere la qualità di ascendente diretto a carico, ai sensi dell’art. 2, punto 2, lett. d), della Direttiva 2004/38, si deve ritenere che una siffatta prova possa essere prodotta con qualsiasi mezzo appropriato (v. per analogia, sentenza del 9 gennaio 2007, Jia, C‑1/05). Occorre precisare che un documento dell’autorità competente del Paese di provenienza che attesti l’esistenza di una situazione di dipendenza, se appare particolarmente adeguato a tal fine, non può costituire una condizione di rilascio del permesso di soggiorno, mentre, d’altra parte, il mero impegno di prendere a carico il membro della famiglia di cui trattasi, proveniente dal cittadino dell’Unione, può non essere considerato come comprovante l’esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest’ultimo. Da queste considerazioni risulta che, in una situazione in cui la domanda di carta di soggiorno è presentata diversi anni dopo che l’ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione ha raggiunto quest’ultimo nello Stato membro ospitante, tale ascendente diretto, per dimostrare di disporre della qualità di familiare, ai sensi dell’art. 2, punto 2, lett. d), della Direttiva 2004/38, e pertanto, per beneficiare di un diritto di soggiorno derivato, conformemente all’art. 7, par. 2, di tale Direttiva, deve poter produrre documenti rilasciati in passato che attestino l’esistenza di una situazione di dipendenza nel suo paese d’origine alla data in cui egli ha fisicamente raggiunto tale cittadino dell’Unione e tale partner.