Diritto civile
13 | 02 | 2025
La nozione di «scissione» nel regime di pagamento unico della PAC
Davide Ditrani
La
sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 febbraio 2025,
causa C-625/23, riguarda l’interpretazione del Regolamento (CE) n. 1782/2003,
che istituisce norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell’ambito della
politica agricola comune (PAC), e del Regolamento (CE) n. 795/2004, recante
modalità di applicazione del regime di pagamento unico.
In particolare, la questione verte sull’interpretazione dell’articolo 15 di quest’ultimo regolamento, che disciplina la nozione di «scissione» (split) e i suoi effetti sull’assegnazione dei diritti all’aiuto.
Il regolamento n. 1782/2003 ha introdotto un sistema di pagamento unico fondato su diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di criteri oggettivi, tra cui la superficie agricola utilizzata. Il regolamento n. 795/2004 ne specifica le modalità attuative, prevedendo, all’art. 15, che in caso di «scissione» dell’azienda agricola, i diritti all’aiuto siano ricalcolati e ripartiti in proporzione. Nel caso di specie, la Corte Suprema di Cassazione italiana ha adito la CGUE per chiarire se una riduzione delle superfici agricole intervenuta dopo l’assegnazione provvisoria dei diritti all’aiuto configuri una «scissione» ai sensi dell’articolo 15 citato. La qualificazione dell’operazione come «scissione» è determinante: se tale fosse, si applicherebbe il meccanismo di ricalcolo e redistribuzione dei diritti; in caso contrario, i diritti resterebbero invariati, con possibili effetti sull’ammontare degli aiuti percepiti. La Corte ha affermato che una riduzione delle superfici agricole non costituisce automaticamente una scissione, richiedendosi, invece, una valutazione concreta del contesto e degli effetti dell’operazione. In particolare, ha chiarito che solo se la riduzione delle superfici è parte di una riorganizzazione strutturale dell’azienda — tale da comportare il trasferimento o la divisione della stessa — può configurarsi una scissione rilevante ai sensi dell’art. 15. Tuttavia, ha aggiunto che una simile riduzione può comunque incidere sull’assegnazione definitiva dei diritti all’aiuto, qualora sia dimostrato che l’operazione sia stata finalizzata ad ottenere un indebito vantaggio nel sistema di aiuti della PAC. La sentenza ha quindi un rilievo pratico e sistemico: offre un’interpretazione restrittiva del concetto di «scissione», limitandone l’applicazione ai soli casi di effettivo frazionamento aziendale, ma richiama al contempo l’obbligo degli Stati membri e delle autorità competenti di vigilare sull’uso corretto degli aiuti, verificando eventuali comportamenti abusivi. In conclusione, la CGUE ha precisato che una semplice riduzione delle superfici agricole, successiva all’assegnazione provvisoria dei diritti, non configura di per sé una «scissione» ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 795/2004. Tuttavia, tale riduzione può influenzare l’assegnazione definitiva dei diritti all’aiuto qualora si accerti che l’operazione persegua scopi elusivi o fraudolenti. La decisione riafferma la necessità di un’interpretazione funzionale e finalistica delle norme europee in materia di sostegno agricolo, al fine di garantire l’equità e l’efficienza del sistema della PAC.