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Diritto processuale penale

Impugnazione

15 | 04 | 2025

La rescissione del giudicato: natura giuridica e presupposti

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 14806 del 4 febbraio-15 aprile 2025, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sui presupposti per ottenere la rescissione del giudicato.

L'art. 629-bis c.p.p. prevede che il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Il codice di rito, abbandonato il meccanismo di conoscenza presuntiva legato alla regolarità formale delle notificazioni, condiziona la possibilità di celebrare il processo "in assenza" dell'imputato all'effettiva informazione sul contenuto dell'accusa, sulla pendenza del procedimento e sui tempi e luoghi della sua celebrazione. A tale fine, si onera il giudice della cognizione di accertare la rituale instaurazione del contraddittorio e la corretta costituzione del rapporto processuale, in modo da escludere che la mancata partecipazione dell'imputato sia ascrivibile alla mancata conoscenza del processo. Il principio volto ad assicurare la volontaria partecipazione dell'imputato al processo riceve attuazione mediante molteplici disposizioni dettate dal codice di rito che prevedono strumenti riparatori, operanti in primo luogo nell'ambito delle varie fasi processuali in cui si articola il giudizio di cognizione. Tali strumenti, pur con diversa ampiezza di effetti a seconda della rispettiva fase di merito, sono accomunati dalla finalità di impedire lo sviluppo ulteriore del rapporto processuale in situazioni di ignoranza incolpevole, intercettandolo prima della sua naturale conclusione e della formazione del giudicato. Il legislatore ha inteso assicurare, in ogni grado, l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e rendere più incisivo ed efficace il controllo giudiziale, a partire dalla vocatio in iudicium sino al provvedimento conclusivo della singola fase. Se i controlli attivabili nel corso del processo di cognizione non abbiano condotto all'eliminazione di patologie incidenti sulla consapevolezza della sua pendenza da parte dell'imputato, rimasto assente per tutto il suo corso, è prevista la possibilità di ottenere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.. Nella lettura offertane dalle Sezioni Unite “Lovric” (Cass. pen., sez. un., 26 novembre 2020, n. 15498), la rescissione del giudicato – alla luce del nuovo archetipo normativo – si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, dato che con essa è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. La possibilità di ottenere la rescissione del giudicato è dipendente dal fatto che i controlli attivabili nel corso del processo di cognizione non abbiano condotto all'eliminazione di patologie incidenti sulla consapevolezza della sua pendenza da parte dell'imputato, rimasto assente per tutto il suo corso. Secondo le Sezioni unite, in ipotesi di notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto di citazione effettuata mediante la consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, la dichiarazione di assenza è nulla, essendo richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo (Cass. pen., sez. un. 28 novembre 2019, n. 23948). La giurisprudenza successiva ha chiarito che, in tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudicium con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2021, n. 35426). Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.

L'art. 420-bis c.p.p. non specifica alcuna condotta tipica; quindi, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l'irreperibilità o il domicilio eletto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 629 bis, c.p.
  • Art. 629 bis, c.p.
  • Art. 629 bis, c.p.