libero accesso

Diritto processuale penale

Ordinamento penitenziario

11 | 04 | 2025

I presupposti per la concessione della liberazione anticipata

Giuseppe Molfese

Con sentenza n. 14412 del 4 marzo-11 aprile 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la norma di cui all'art. 54 Ord. pen. postula, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la prova in ordine alla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; la concessione del beneficio, che si atteggia quale concreto riconoscimento della sussistenza di tale partecipazione, è finalizzata a rendere massimamente agevole il reinserimento del soggetto nel contesto sociale.

La valutazione in ordine alla ricorrenza di tale presupposto, inoltre, deve svolgersi in conformità ai criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del Regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia parametrandosi al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". La norma esige, dunque, la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine attinente al comportamento esternato dal detenuto, in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Per quanto attiene al primo profilo, viene in rilievo l'impegno dimostrato, in concreto, dal detenuto nell'accettare le proposte di attività trattamentali; tanto vale anche per quanto attiene all'imputato, al quale sono offerti "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali" (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 2309 del 2000). In ordine al secondo profilo, vengono in rilievo l'osservanza delle regole interne, nonché il mantenimento di una condotta corretta. Conformemente a quanto avviene in relazione a qualsivoglia altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata l'apprezzamento giudiziale rimane di tipo discrezionale; in tale valutazione devono, però, essere esplicate le considerazioni in merito all'esistenza di un serio processo - già avviato, anche se non ultimato - di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, così da far escludere, a livello prognostico, la eventuale reiterazione di fatti illeciti. Pur dovendosi, infine, valutare la condotta del richiedente frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non ha carattere assoluto e inderogabile, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi – con riflessi in senso negativo – anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato è poi, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Cass. pen., sez. I, 14 aprile 1997, n. 2702, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Cass. pen., sez. I, 4 luglio 2000, n. 4798; Cass. pen., sez. I, 22 settembre 2011, n. 47710). L’incidenza di una determinata condotta, su semestri anche di gran lunga antecedenti sebbene certamente ammissibile – resta strettamente condizionata, dunque, dalla circostanza che il comportamento serbato possa in concreto assumere l’univoca significazione di una mancata adesione del soggetto, rispetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata. La Suprema Corte, sul punto specifico, ha avuto infatti modo di chiarire quanto segue: il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce (Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2013, n. 11597; nello stesso senso, si vedano Cass. pen., sez. I, 7 novembre 2014, n. 3092; Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 2016, n. 24449 e, infine, Cass. pen., sez. I, 13 luglio 2020, n. 4019).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 54, l. 26 luglio 1975, n. 354
  • Art. 54, l. 26 luglio 1975, n. 354
  • Art. 54, l. 26 luglio 1975, n. 354