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Diritto processuale penale

Giudizio

17 | 08 | 2020

La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 23948 del 28 novembre 2019 (dep. 17 agosto 2020), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno fissato il seguente principio di diritto: la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis c.p.p., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso.

L'ordinamento processuale penale italiano sino agli ultimi anni di vigenza del precedente codice di procedura privilegiava il sistema di conoscenza legale degli atti del processo basato sulla regolarità formale delle notifiche. Il processo si poteva svolgere in contumacia anche nei casi in cui la notifica dell'atto introduttivo del giudizio fosse stata effettuata con modalità non tali da garantire l'effettiva conoscenza.

Con la L. 28 aprile 2014, n. 67 – al fine di rafforzare le garanzie di effettività della partecipazione al processo – si è giunti al definitivo superamento del processo in contumacia: in conformità al tradizionale principio dell'ordinamento interno che riconosce anche il pieno diritto di non partecipare al processo, è stato introdotto il processo in assenza "volontaria" dell'imputato. Sul piano generale il modello è semplice e chiaro: nel rispetto dei principi generali già introdotti nel 2005, l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore. Ai fini della conoscenza del processo, va considerata la portata della situazione dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia.

La prima osservazione è che si tratta di situazioni che necessitano di caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono realizzate. Si fa riferimento ad aspetti quali la efficacia della scelta del domicilio, al consentire la misura cautelare l'effettiva conoscenza del procedimento, alla realizzazione del rapporto con il difensore di fiducia che accetti la nomina.

Gli indici di conoscenza dell'art. 420-bis, comma 2, c.p.p., genericamente indicati nella disposizione, vanno interpretati secondo loro funzione, secondo quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 31 del 5 ottobre 2016.

Si pensi all'ipotesi del soggetto arrestato in flagranza per un qualsiasi reato che riesca a fuggire subito dopo la cattura, prima ancora della formalizzazione dell'attività della polizia giudiziaria e, soprattutto, della presentazione al giudice. Non è certo una situazione che consenta di ritenere la consapevolezza del processo, essendo, si ripete ancora, escluso che il processo in assenza sia una forma di sanzione.

Lo stesso vale per la misura cautelare restata ineseguita per irreperibilità dell'indagato.

L'interpretazione, invece, deve essere che la disposizione fa riferimento al caso in cui vi sia il regolare compimento del procedimento cautelare o precautelare, che prevede sempre il contatto con il giudice e la contestazione specifica degli addebiti.

Anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di effettività: perché abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata. Peraltro, la stessa Consulta, nella pronuncia citata, ha affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio può ritenersi efficace, al fine non solo della regolarità formale della notifica ma per poter avere la certezza che l'atto così notificato giunga a conoscenza del destinatario, solo quando vi sia un effettivo collegamento tra la persona ed il luogo eletto. Se un tale collegamento non vi sia, ricorre un'ipotesi di domicilio "inidoneo".

Riferimenti Normativi:

  • Art. 420-bis c.p.p.
  • L. 28 aprile 2014, n. 67