Diritto processuale penale
Giudizio
17 | 08 | 2020
La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 23948 del 28 novembre 2019 (dep. 17 agosto
2020), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno fissato il
seguente principio di diritto: la sola elezione di domicilio presso il
difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo
per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis c.p.p., dovendo il
giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi
sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale
domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che
quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto
volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso.
L'ordinamento processuale penale italiano sino agli ultimi
anni di vigenza del precedente codice di procedura privilegiava il sistema di
conoscenza legale degli atti del processo basato sulla regolarità formale delle
notifiche. Il processo si poteva svolgere in contumacia anche nei casi in cui
la notifica dell'atto introduttivo del giudizio fosse stata effettuata con
modalità non tali da garantire l'effettiva conoscenza.
Con la L. 28 aprile 2014, n. 67 – al fine di rafforzare le
garanzie di effettività della partecipazione al processo – si è giunti al
definitivo superamento del processo in contumacia: in conformità al
tradizionale principio dell'ordinamento interno che riconosce anche il pieno
diritto di non partecipare al processo, è stato introdotto il processo in
assenza "volontaria" dell'imputato. Sul piano generale il modello è
semplice e chiaro: nel rispetto dei principi generali già introdotti nel 2005,
l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della
vocatio in ius restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in
tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo
difensore. Ai fini della conoscenza del processo, va considerata la portata della
situazione dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o
eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura
cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia.
La prima osservazione è che si tratta di situazioni che
necessitano di caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono
realizzate. Si fa riferimento ad aspetti quali la efficacia della scelta del
domicilio, al consentire la misura cautelare l'effettiva conoscenza del
procedimento, alla realizzazione del rapporto con il difensore di fiducia che
accetti la nomina.
Gli indici di conoscenza dell'art. 420-bis, comma 2, c.p.p.,
genericamente indicati nella disposizione, vanno interpretati secondo loro
funzione, secondo quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza
n. 31 del 5 ottobre 2016.
Si pensi all'ipotesi del soggetto arrestato in flagranza per
un qualsiasi reato che riesca a fuggire subito dopo la cattura, prima ancora della
formalizzazione dell'attività della polizia giudiziaria e, soprattutto, della
presentazione al giudice. Non è certo una situazione che consenta di ritenere
la consapevolezza del processo, essendo, si ripete ancora, escluso che il
processo in assenza sia una forma di sanzione.
Lo stesso vale per la misura cautelare restata ineseguita per
irreperibilità dell'indagato.
L'interpretazione, invece, deve essere che la disposizione fa riferimento al caso in cui vi sia il regolare compimento del procedimento cautelare o precautelare, che prevede sempre il contatto con il giudice e la contestazione specifica degli addebiti.
Anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di effettività: perché abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata. Peraltro, la stessa Consulta, nella pronuncia citata, ha affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio può ritenersi efficace, al fine non solo della regolarità formale della notifica ma per poter avere la certezza che l'atto così notificato giunga a conoscenza del destinatario, solo quando vi sia un effettivo collegamento tra la persona ed il luogo eletto. Se un tale collegamento non vi sia, ricorre un'ipotesi di domicilio "inidoneo".
Riferimenti Normativi: