Diritto penale
Delitti
10 | 04 | 2025
Considerata l'indiscutibile portata suggestiva delle notizie di cronaca «nera», l'uso del condizionale non è sufficiente ad escludere la idoneità a ledere la reputazione altrui
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 14196 del 7 marzo-10 aprile 2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il diritto di cronaca giudiziaria, garantito dall'art. 21 della Costituzione, trova invero un preciso limite nel rispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, di tal che il medesimo può essere efficacemente chiamato in causa – quando ne possa derivare un'offesa all'altrui reputazione, prestigio o decoro –soltanto qualora siano rispettate dal cronista alcune condizioni che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo individuato: a) la verità della notizia pubblicata; b) l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale; c) l'obiettività e la continenza dell'informazione. E la Suprema Corte di Cassazione ha da sempre affermato, anche in tema di diffamazione a mezzo stampa, che l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere, in primo luogo, di provare la verità della notizia riportata (Cass. pen., sez. V, 11 gennaio 2013, n. 10964), perché, in difetto della corrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, è in radice da escludersi l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. (ex multis, Cass. pen., sez. un., 26 marzo 1983, n. 4950. Una volta negata, come detto, la verità dei fatti riferiti, la scriminante potrebbe essere ipotizzata sotto il profilo putativo, ma solo quando il cronista dimostri di aver assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare le trame della narrativa, al fine di superare ogni possibile dubbio o perplessità; solo in caso di rigorosa verifica dell'attendibilità della fonte, tanto più approfondita in caso di attribuzione di comportamenti gravi ed infamanti a persona determinata (Cass. pen., sez. V, 15 aprile 2019, n. 38896), l'attuazione del dovere di controllo può consentire, in presenza degli ulteriori requisiti della pertinenza all'interesse pubblico e della correttezza dei modi e toni espositivi, di ravvisare l'errore percettivo che costituisce il presupposto dell'esenzione della responsabilità a norma dell'art. 59, comma 3, c.p. (Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2017, n. 51619; Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435; Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 1999, n. 1952; Cass. pen., sez. V, 14 giugno 1996, n. 7393).
In proposito, nessuna ragionevole verifica risulta effettuata, ma neppure seriamente allegata, dall'articolista, i cui motivi di ricorso si limitano a rilievi epidermici sui contenuti della notizia divulgata e ad agitare note di dissenso sulla sussistenza della prova del dolo, quantomeno nella forma indiretta valutata dalle pronunce di merito, con il richiamo sterile di massime giurisprudenziali che, ove non inconferenti, sono state comunque puntualmente rispettate dal corredo espositivo delle decisioni in doppia conforme. L'uso del condizionale non è sufficiente ad escludere la idoneità a ledere la reputazione altrui. Le espressioni usate sono invero limpidamente insinuanti e capziose ed inducono il lettore, anche in relazione all'indiscutibile portata suggestiva delle notizie di cronaca "nera", a ritenere la effettiva rispondenza a verità dei fatti raccontati (cfr. Cass. pen., sez. V, 18 aprile 2001, n. 31912). In altri termini, non è nemmeno astrattamente ipotizzabile la scriminante dell' esercizio del diritto di cronaca, anche solo nella forma putativa, quando il giornalista diffonda notizie offensive false e non verificate, a nulla rilevando che faccia ricorso anche a verbi al condizionale quando l'incedere complessivo delle proposizioni dia ad intendere, come accaduto nel caso di specie, anche a mezzo di espressioni confezionate in guisa da accostare l'informazione falsa a fatti veri, la sostanziale volontà di comunicare la notizia diffamatoria e non riscontrata, come, invece, effettiva e fondata (cfr. per il principio espresso, Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2016, n. 35139). Una tale modalità espositiva finisce insomma per ingenerare nella mente del lettore di media avvedutezza la persuasione che quel passaggio espositivo dell'informazione sia da inserire nell'obbiettivo resoconto fornito dal cronista sui tratti salienti degli avvenimenti realmente accaduti. E si può ancora aggiungere come la pregnanza offensiva di siffatta tecnica narrativa appaia persino più intensa di quella delle esternazioni caratterizzate dalla forma dubitativa o interrogativa, che da tempo la giurisprudenza di legittimità, qualora associate a fatti non corrispondenti al vero, afferma potenzialmente pregiudizievoli dell'altrui reputazione quando le frasi pronunciate nel contesto della comunicazione, in quanto ambigue, allusive, coinvolgenti e suggestive, ovvero accompagnate ad interrogativi retorici, siano idonee ad instillare nella mente dei destinatari il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto formalmente solo adombrato (Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2019, n. 8; Cass. pen., sez. V, 17 giugno 2014, n. 41042; Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2005, n. 45910; Cass. pen., sez. V, 4 aprile 1995, n. 6062).
La portata semantica delle parole al "condizionale" evoca una possibilità, se non una probabilità di accadimento, che soprattutto in un contesto di un racconto di fatti reali, integra, quanto a dimensione di lesività, un quid pluris rispetto a locuzioni predisposte in forma interrogativa o perplessa.
Riferimenti Normativi: