Diritto amministrativo
Obbligazioni della pubblica amministrazione
09 | 04 | 2025
Gli elementi costitutivi dell’affidamento legittimo
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 3040 del 9 aprile 2025, la settima sezione del
Consiglio di Stato, intervenendo in tema di affidamento legittimo, ha ricordato
che la Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023 ha precisato
che la Corte E.D.U. nella propria giurisprudenza ha individuato quali elementi
costitutivi dell’affidamento legittimo:
a) l’erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata
dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle
autorità;
b) la provenienza dell’attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla
base di una decisione adottata all’esito di un procedimento, fondato su una
disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia
percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche
nel suo importo;
c) la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o
basata su semplici errori materiali;
d) un’erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa
ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo
sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il
carattere stabile e definitivo della medesima;
e) la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
L’identificazione di una situazione di legitimate expectation non
importa, nondimeno, per ciò solo l’intangibilità della prestazione percepita
dal privato, diversamente da quanto sostiene l’appellante sulla base di una
lettura del diritto convenzionale che, a ben vedere, è solo parziale e – come
tale – non condivisibile.
Proprio la Corte costituzionale ha chiarito che la Corte E.D.U.
riconosce l’interesse generale sotteso all’azione di ripetizione dell’indebito
e, in genere, riscontra la legalità dell’intervento, che solo raramente si è
dimostrata carente (sentenza 12 ottobre 2020, A.Š. contro Lituania, paragrafo
115).
Le censure della Corte E.D.U. si appuntano, invece, sulla proporzionalità dell’interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell’affidamento incolpevole. Nel compiere tale valutazione, come ricorda la Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 8 del 2023, «la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda (così G. camera, sentenza 5 settembre 2017, F. contro Ungheria, paragrafo 65, e seconda sezione, sentenza 10 febbraio 2015, B.N. contro Ungheria, paragrafo 166)». In particolare, fra le circostanze che influiscono sul carattere sproporzionato dell’interferenza si rinvengono le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell’affidamento e, più in generale, rilevano l’omessa o l’inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell’obbligato nell’esercizio della pretesa restitutoria e, infine, ha una sicura incidenza la mancata previsione di una responsabilità in capo all’ente cui sia addebitabile l’errore.
In definitiva, la giurisprudenza della Corte E.D.U. offre una ricostruzione dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della Convenzione vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all’affidamento legittimo ingenerato dall’erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva.