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Diritto civile

Successioni e donazioni

07 | 04 | 2025

Le differenze tra l’azione di petizione ereditaria e l’azione di rivendicazione

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 9153 del 7 aprile 2025, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il recupero, da parte dell’erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l’esercizio dell’azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete, ma non quelli che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (in tal senso, Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 2024, n. 26951; Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2024, n. 8942). Questa azione consente, peraltro, di chiedere sia la quota dell'asse ereditario, sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria (Cass. civ., sez. VI-2, 24 settembre 2020, n. 20024), quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede (Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 1980, n. 461). In sostanza, la petitio hereditatis, la cui legittimazione spetta dal lato attivo e passivo soltanto, rispettivamente, a colui che adduce la sua qualità di erede e a colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. civ., sez. II, 1° aprile 2008, n. 8440; Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2004, n. 13785; Cass. civ., sez. II, 15 marzo 2004, n. 5252; Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2001, n. 10557), si fonda pur sempre sull’allegazione di uno status, l'universum jus ereditario, ed ha per oggetto beni che vengono riguardati come elementi costitutivi dello universum jus o quota parte di esso (Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1979, n. 2211), presupponendo, perciò, l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte, differenziandosi così dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum. Da ciò consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede (anche mediante atto notorio o certificazione rilasciata dall’Ufficiale dello Stato civile, cfr. Cass. civ., sez. II, 15 marzo 2004, n. 5252; Cass. civ., sez. un., 22 marzo 1969, n. 921) ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2021, n. 7871; Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2009, n. 1074; Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2004, n. 13785; Cass. civ., sez. II, 15 marzo 2004, n. 5252; Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1979, n. 2211), se contestato. Né vale a immutare la qualificazione dell’azione in azione di rivendicazione il fatto che il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, come preteso dal ricorrente, sia in quanto, ai fini della configurabilità di detta azione, è sufficiente che sia contestato anche uno solo dei suoi necessari presupposti, ossia la qualità di erede dell'attore o la sussistenza di diritti che a lui spettano jure hereditario (Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1979, n. 2211), sia in quanto la mancata contestazione della qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria (Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2009, n. 1074). Da ciò consegue che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, in quanto tale situazione non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità, fermo restando l'onere – nei limiti relativi alla difesa della controparte – dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione (Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2012, n. 14732; Cass. civ., 20 ottobre 1984, n. 5304).

Proprio in considerazione della natura recuperatoria dell’azione di petizione ereditaria e della sua differenza rispetto all’azione di rivendicazione, l’appartenenza del bene all’asse relitto, ove contestata, non è soggetta al rigoroso onere della c.d. probatio diabolica, come per la rivendicazione, e non impone, dunque, di dimostrare i vari trasferimenti della proprietà, in capo al de cuius, sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire, essendo sufficiente, all’uopo, dimostrare l’inclusione del bene nell’asse relitto, anche attraverso prove presuntive, come la dichiarazione di successione e le intestazioni catastali.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 533, c.c.
  • Art. 533, c.c.
  • Art. 533, c.c.
  • Art. 533, c.c.