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Diritto penale

Delitti

08 | 04 | 2025

Il conducente favorito dal diritto di precedenza non deve abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 13528 del 19 dicembre 2024-8 aprile 2025, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui, nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta "elastica", che cioè necessiti, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare – al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento – è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta anti doverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (cfr., Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio 2024, n. 10669; Cass. pen., sez. IV, 29 marzo 2018, n. 40050; Cass. pen., sez. IV, 20 giugno 2007, n. 29206).

Il principio trova sicura applicazione in ipotesi di violazione dell'art. 141 cod. strada, in quanto l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità deve essere posto in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali; e va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Cass. pen, sez. IV, 27 aprile 2017, n. 25552).

La velocità prudenziale, quindi, è quella che permette di mantenere il controllo del proprio veicolo e di compiere manovre di emergenza senza creare ulteriori pericoli; ed è quella che permette l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità nonché dinanzi ad ostacoli prevedibili. Conseguentemente, per verificare l'adeguatezza della velocità è necessario, con giudizio ex ante, valutare le peculiarità del caso concreto, per giungere poi a stabilire, una volta accertata la violazione della regola cautelare, l'efficienza causale della medesima. Va inoltre ribadito che l'obbligo di ridurre la velocità all'approssimarsi di un incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l'area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che assegni il diritto di precedenza, che non esonera il conducente dall'obbligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza (Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2018, n. 27404; Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2015, n. 30989; Cass. pen., sez. IV, 15 marzo 2011, n. 24121).

In altre parole, il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 141, d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285
  • Art. 141, d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285
  • Art. 141, d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285