Diritto processuale penale
Giudizio
08 | 04 | 2025
Non può ritenersi «ontologicamente» più attendibile il contributo ricostruttivo e valutativo offerto dal perito rispetto a quello del consulente in ragione soltanto della posizione ordinamentale della fonte dell'incarico
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 13526 del 5 dicembre 2024-8 aprile 2025, la quarta
sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che non può ritenersi
"ontologicamente" più attendibile il contributo ricostruttivo e
valutativo offerto dal perito rispetto a quello del consulente in ragione
soltanto della posizione ordinamentale della fonte dell'incarico (il Giudice,
anziché il P.M. o il Difensore).
È stato, in più occasioni, osservato come il giudice ben possa e debba,
naturalmente ove maturi convincimento in tal senso, sia discostarsi dalle
conclusioni raggiunte dal proprio perito (ex plurimis, Cass. pen., sez. I, 19
aprile 2017, n. 46432; Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 2013, n. 43923; Cass.
pen., sez. I, 18 dicembre 1991, n. 2268; Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 1989,
n. 7591), sia scegliere quella che ritiene maggiormente condivisibile tra le
tesi sostenute dal perito e dai consulenti di parte (tra le numerose, Cass.
pen., sez. V, 14 ottobre 2022, n. 43845; Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2017,
n. 13997; Cass. pen., sez. IV, 6 novembre 2008, n. 45126), sia, in assenza di
una perizia di ufficio, aderire ad una tra le tesi prospettate dai consulenti
delle parti (ex multis, Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2015, n. 8527; Cass.
pen., sez. IV, 17 maggio 2012, n. 34747); naturalmente fornendo, in ogni caso,
idonea motivazione.
Deve escludersi, insomma, l'esistenza di una "priorità" tra i contributi tecnici, o "saperi esperti", che confluiscono nel processo (cfr., amplius, volendo, le considerazioni svolte nella parte motiva di Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2025, n. 7004, ove si è richiamato il significativo passaggio motivazionale di Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, secondo cui nessuna rivendicazione di potere e di supremazia. Piuttosto, l'indicazione di un metodo. Il giudice, con l'aiuto degli esperti, individua il sapere accreditato che può orientare la decisione e ne fa uso oculato, metabolizzando la complessità e pervenendo ad una spiegazione degli eventi che risulti comprensibile da chiunque, conforme a ragione ed umanamente plausibile: il più alto ed impegnativo compito conferitogli dalla professione di tecnico del giudizio. Il perito non è più (non avrebbe mai dovuto esserlo!) l'arbitro che decide il processo, ma l'esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito cui il giudizio si interessa, spiegando quale sia lo stato del dibattito nel caso in cui vi sia incertezza sull'affidabilità degli enunciati della scienza o della tecnologia»). Onde il deciso ripudio non soltanto di automatismi decisori ma anche di affidamenti, sostanzialmente fideistici, sulla maggiore persuasività di un elaborato peritale, in quanto tale, per il solo fatto della legittimazione astrattamente derivante dallo statuto professionale del soggetto conferente l'incarico.
In linea generale, dunque, i vari saperi esperti introdotti nel processo da periti e consulenti dovranno, tutti, essere oggetto di prudente e motivato apprezzamento del giudice, che, nel "tirare le fila" del ragionamento, dovrà farsi carico delle aporie emerse ed esplicitare le informazioni scientifiche disponibili e utilizzate per pervenire alla spiegazione maggiormente razionale dell'evento.