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Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

07 | 04 | 2025

La natura giuridica e i presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 2945 del 7 aprile 2025, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che l’ordinanza contingibile e urgente, emanata dal Sindaco dell’ente ai sensi degli artt. 50 e 54, D.L.vo n. 267/2000, costituisce uno strumento di amministrazione extra ordinem e consente di derogare alle norme dell’ordinamento giuridico per approntare una celere ed efficacia risposta a situazioni che non potrebbero gestirsi altrimenti, proprio in quanto “contingibili” e “urgenti”.

La giurisprudenza amministrativa, in proposito, ha avuto modo di puntualizzare che il potere di ordinanza costituisce lo strumento o la “valvola di sicurezza”, attribuito dal legislatore a talune autorità amministrative, per gestire situazioni di pericolo non fronteggiabili, altrimenti, con i poteri tipici e nominati di cui dispone l’amministrazione e secondo l’ordine delle competenze e delle modalità procedimentali positivamente stabilite. Il potere in questione è icasticamente definito “derogatorio”, proprio per il peculiare tratto distintivo di “esorbitare” dalle regole che scandiscono l’attività amministrativa (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344; sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474 sez. V, 4 febbraio 2015, n. 533; Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2021 n. 4802).

La pertinente disciplina individua, oltre all’autorità competente e agli interessi pubblici tutelabili, i presupposti di emanazione del provvedimento, costituiti dalla “contingibilità” e dall’“urgenza”.

La “contingibilità”, intesa nell’accezione di “necessità”, implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, tempestivamente, la situazione di pericolo o di danno insorta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344; e, specialmente, Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6951).

L’“urgenza” consiste nella “materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo” (da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; sez. V, 14 ottobre 2019, n.6951).

L’ordinanza contingibile e urgente può essere sindacata per l’insussistenza di taluno dei suoi presupposti e, dunque, per l’insussistenza della contingibilità e/o dell’urgenza, nonché quando, pur sussistendone i presupposti per l’emanazione, il provvedimento violi i principi di proporzionalità, ragionevolezza e logicità.

Proprio perché il potere di ordinanza contingibile ed urgente funge da “valvola di sicurezza” dell’ordinamento, costituendo una sensibile attenuazione del principio di legalità sostanziale, non può dubitarsi che questo provvedimento consente, in tesi, di derogare alle ordinarie competenze attribuite dal legislatore in attuazione del suddetto principio, purché ciò avvenga “in via provvisoria e non definitiva, per corrispondere ad una necessità temporanea e non permanente dell’ordinamento. Diversamente il potere e l’organizzazione di cui sopra non troverebbe fondamento nella legge e sarebbero in contrasto con il sistema giuridico-amministrativo, oltre che con l’assetto costituzionale delle competenze pubbliche” (cfr. Cons. Stato, sez. I, 19 febbraio 1982 n. 731).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 50, d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267
  • Art. 54, d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267