Diritto amministrativo
Procedimento amministrativo
07 | 04 | 2025
La natura giuridica e i presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti
Valerio de Gioia
Con
sentenza n. 2945 del 7 aprile 2025, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha
affermato che l’ordinanza contingibile e urgente, emanata dal Sindaco dell’ente
ai sensi degli artt. 50 e 54, D.L.vo n. 267/2000, costituisce uno strumento di
amministrazione extra ordinem e consente di derogare alle norme
dell’ordinamento giuridico per approntare una celere ed efficacia risposta a
situazioni che non potrebbero gestirsi altrimenti, proprio in quanto
“contingibili” e “urgenti”.
La
giurisprudenza amministrativa, in proposito, ha avuto modo di puntualizzare
che il potere di ordinanza costituisce lo strumento o la “valvola di
sicurezza”, attribuito dal legislatore a talune autorità amministrative, per
gestire situazioni di pericolo non fronteggiabili, altrimenti, con i poteri
tipici e nominati di cui dispone l’amministrazione e secondo l’ordine delle
competenze e delle modalità procedimentali positivamente stabilite. Il potere
in questione è icasticamente definito “derogatorio”, proprio per il peculiare
tratto distintivo di “esorbitare” dalle regole che scandiscono l’attività
amministrativa (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375;
sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344; sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474 sez. V, 4
febbraio 2015, n. 533; Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2021 n. 4802).
La
pertinente disciplina individua, oltre all’autorità competente e agli interessi
pubblici tutelabili, i presupposti di emanazione del provvedimento, costituiti
dalla “contingibilità” e dall’“urgenza”.
La
“contingibilità”, intesa nell’accezione di “necessità”, implica l’insussistenza
di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure
che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, tempestivamente, la
situazione di pericolo o di danno insorta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11
gennaio 2021, n. 344; e, specialmente, Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n.
6951).
L’“urgenza”
consiste nella “materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra
data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di
tempo” (da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; sez. V, 14
ottobre 2019, n.6951).
L’ordinanza contingibile e urgente può essere sindacata per l’insussistenza di taluno dei suoi presupposti e, dunque, per l’insussistenza della contingibilità e/o dell’urgenza, nonché quando, pur sussistendone i presupposti per l’emanazione, il provvedimento violi i principi di proporzionalità, ragionevolezza e logicità.
Proprio perché il potere di ordinanza contingibile ed urgente funge da “valvola di sicurezza” dell’ordinamento, costituendo una sensibile attenuazione del principio di legalità sostanziale, non può dubitarsi che questo provvedimento consente, in tesi, di derogare alle ordinarie competenze attribuite dal legislatore in attuazione del suddetto principio, purché ciò avvenga “in via provvisoria e non definitiva, per corrispondere ad una necessità temporanea e non permanente dell’ordinamento. Diversamente il potere e l’organizzazione di cui sopra non troverebbe fondamento nella legge e sarebbero in contrasto con il sistema giuridico-amministrativo, oltre che con l’assetto costituzionale delle competenze pubbliche” (cfr. Cons. Stato, sez. I, 19 febbraio 1982 n. 731).
Riferimenti Normativi: