Diritto amministrativo

Situazioni giuridiche soggettive

04 | 04 | 2025

Non basta una denuncia per negare il rinnovo del porto d’armi

Emiliano Chioffi

Con sentenza n. 2903 del 4 aprile 2025, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato che il potere di assentire il rilascio (o il rinnovo) del porto d’arma, anche quando la sua finalità sia di carattere ludico-sportivo, presenta una spiccata connotazione discrezionale ed è orientato, attraverso una congrua e ragionevole valutazione degli interessi in gioco, a perseguire in via principale quello, evidentemente dotato comparativamente di maggiore pregnanza, di evitare che la facoltà di circolare armati, che quella licenza garantisce, non esponga a pericolo la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini, con la conseguenza che quella licenza non può essere concessa a chi non offra ogni adeguata garanzia di non abusare della disponibilità delle armi che in tal modo gli viene riconosciuta.

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