Diritto amministrativo
Situazioni giuridiche soggettive
04 | 04 | 2025
Non basta una denuncia per negare il rinnovo del porto d’armi
Emiliano Chioffi
Con
sentenza n. 2903 del 4 aprile 2025, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato
che il potere di assentire il rilascio (o il rinnovo) del porto d’arma, anche
quando la sua finalità sia di carattere ludico-sportivo, presenta una spiccata
connotazione discrezionale ed è orientato, attraverso una congrua e ragionevole
valutazione degli interessi in gioco, a perseguire in via principale quello,
evidentemente dotato comparativamente di maggiore pregnanza, di evitare che la facoltà
di circolare armati, che quella licenza garantisce, non esponga a pericolo la
sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini, con la conseguenza che quella
licenza non può essere concessa a chi non offra ogni adeguata garanzia di non
abusare della disponibilità delle armi che in tal modo gli viene riconosciuta.
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