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Diritto civile

Persone e Famiglia

02 | 04 | 2025

Ingerenza legittima nella vita familiare: confini del margine di discrezionali delle autorità pubbliche

Simone Panosetti

Con sentenza del 25 febbraio 2025, relativa alla causa N. S. c. Regno Unito, la quarta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito la portata del margine di discrezionalità di cui sono dotate le autorità pubbliche nell’adozione di provvedimenti che comportino un’ingerenza nella vita privata e familiare nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 8, c. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – di seguito “CEDU”. In particolare, la Corte si è concentrata sulla definizione dei principi da osservare, affinché, in una società democratica, possano essere ritenute necessarie misure che limitino il legame tra un genitore e il proprio figlio, sebbene esso sia ritenuto l’elemento fondamentale della vita familiare. A tal fine occorre contemperare i differenti interessi coinvolti, ossia i “best interests” del minore e il diritto del genitore al rispetto della propria vita familiare – tutela, quest’ultima, da rapportare alla concreta situazione in cui egli si trova, donde la necessità di prevedere specifiche misure a protezione di genitori vulnerabili (v. S. S. c. Slovenia, 40938/16, 30 ottobre 2018, § 84). Sulla scorta del consolidato orientamento della Corte di Strasburgo, occorre valutare se i provvedimenti adottati – o adottandi – siano pertinenti e sufficienti ai fini dall’art. 8, c. 2, CEDU; si rende, altresì, indispensabile una valutazione in punto di proporzionalità in relazione allo scopo legittimo cui gli stessi sono rivolti, nonché in punto di necessità, giacché l’ingerenza deve corrispondere ad un bisogno sociale urgente (v. Strand Lobben e altri, n. 37283/13, 10 settembre 2019, § 203 e 212). Nei procedimenti relativi ad affidamento dei minori o che comportino restrizioni del diritto di visita dei genitori, rilievo centrale assume il preminente interesse del minore che deve prevalere su ogni altra considerazione (c. Jovanovic c. Svezia, n. 10592/12, 22 ottobre 2015, § 77). In siffatto contesto, la ricerca dell’unità familiare e del ricongiungimento familiare in caso di separazione è certamente compresa nella tutela accordata dal citato art. 8 CEDU; sicché le autorità pubbliche che adottino misure che abbiano l’effetto di limitare la vita familiare sono gravate dal dovere di intervenire allo scopo di facilitare il ricongiungimento familiare non appena tale fine sia realmente perseguibile. Elemento di riguardo in tale contesto è, poi, il decorso del tempo: l’obbligo di adottare misure per agevolare il ricongiungimento familiare deve essere assolto alla luce delle conseguenze irrimediabili che passare del tempo può avere sui rapporti tra minore e genitore. Ad ogni modo, i giudici di Strasburgo non omettono di considerare la necessità di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti: così come è nel miglior interesse del minore assicurare il suo sviluppo in un ambiente salutare e sicuro, è parimenti conforme alla sua tutela che egli mantenga relazioni con la propria famiglia nella misura in cui ciò non determini un danno per la sua salute e il suo sviluppo; e, a tal fine, non è sufficiente rilevare esclusivamente che il minore possa essere collocato in un ambiente più vantaggioso per la sua crescita.

Il margine di apprezzamento accordato alle autorità pubbliche varia alla luce della natura della questione e della gravità degli interessi coinvolti. Invero, esse godono di un ampio margine di discrezionalità per valutare la necessità di prendere in carico un minore, ma tale margine non è illimitato: è, infatti, necessario condurre un controllo più stringente in relazione ad ogni altra limitazione, come, inter alia, la restrizione del diritto di visita dei genitori, nonché di ogni altra garanzia preposta ad assicurare la tutela effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, in quanto tali ulteriori limitazioni comportano il rischio di interrompere de facto le relazioni familiare tra i genitori e il minore (v. S. S. c. Slovenia, 40938/16, 30 ottobre 2018, § 83). Particolare attenzione deve, inoltre, essere posta in relazione al coinvolgimento dei genitori nell’ambito del processo decisionale, considerato nel complesso, così da garantire ad essi una sufficiente tutela dei loro diritti. Il bisogno a che i genitori siano coinvolti appieno nel processo decisionale acquisisce un rilievo centrale specie laddove il procedimento possa concludersi con l’adozione di un provvedimento che disponga l’allontanamento del minore dalla famiglia biologica e una sua differente collocazione (v. Y. C. c. Regno Unito, n. 4547/10, 13 marzo 2012, § 138-39). 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 8, c.e.d.u.
  • Art. 8, c.e.d.u.