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Diritto amministrativo

Responsabilità

02 | 04 | 2025

Il sistema di controllo antidoping

Daria Proietti

Con sentenza n. 2784 del 2 aprile 2025, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che il sistema di controllo antidoping si basa non sull’effettivo incremento della prestazione sportiva per effetto della sostanza dopante, ma sull’accertamento della mera presenza della sostanza o sul superamento di soglie limite individuate per alcune sostanze.

Il quadro normativo di riferimento è chiaro sul punto. In particolare ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. n. 376/2000 “Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.

Pertanto ai fini dell’accertamento del doping mediante somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è sufficiente l’accertamento della presenza delle sostanze, le quali si presumono avere effetto dopante, indipendentemente dal riscontro di effettive alterazioni delle prestazioni agonistiche. Anche per quanto riguarda il doping attuato mediante pratiche mediche è sufficiente il riscontro della mera potenzialità ad alterare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, non essendo invece richiesto anche l’effettivo riscontro di simili condizioni: l’unica differenza tra le due modalità di doping è che nella seconda si richiede anche il dolo specifico, integrato dalla finalità di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, o degli animali.

È stato comunque chiarito dalla Corte di Cassazione che, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, la natura dopante delle sostanze, presupposto per l'integrazione dei reati previsti dall'art. 9, L. n. 376/2000, può essere desunta anche da una serie di elementi di tipo oggettivo, indipendentemente dalla acquisizione delle tabelle ministeriali recanti la classificazione dei farmaci e delle pratiche vietate, aventi carattere meramente ricognitivo e non tassativo: si veda, sul punto, Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2014, n. 36700, resa con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di penale responsabilità per il reato di commercio di sostanze dopanti a fronte di un'attività avente ad oggetto sostanze notoriamente adoperate per le loro proprietà anabolizzanti ed altresì tenuto conto delle precise indicazioni fornite dai Carabinieri che avevano proceduto al sequestro delle sostanze e del parziale riconoscimento della loro natura da parte degli assuntori; si veda altresì, in merito alla natura del decreto ministeriale previsto dall'art. 2, comma 1, L. n. 376/2000, Cass. pen., sez. un., 29 novembre 2005, n. 3087).

In riferimento alle competizioni equine, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite approvato dall’UNIRE “è proibita, la presenza nell’organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita appartenente ad una delle categorie comprese nella “lista delle sostanze proibite” di cui all’allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l’avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l’esposizione alla stessa. È, altresì, proibita la presenza, nel giorno in cui è effettuato il controllo, nell’organismo di un cavallo dichiarato partente, o risultante in allenamento, di uno qualsiasi degli elementi di cui al precedente comma se non sia giustificata da prescrizione veterinaria, riportante la data, il nome del cavallo, il suo numero di microchip e di passaporto, il tipo e la quantità di medicinale somministrato, la sua posologia, la data d’inizio e fine del trattamento, la diagnosi, la prognosi e il tempo di sospensione del soggetto dall’attività agonistica”.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1, l. 14 dicembre 2000, n. 376