Diritto penale
Contravvenzioni
08 | 06 | 2021
Il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: lo stato di alterazione psico-fisica e il suo accertamento
Sonia Grassi
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza
del 13 maggio 2021 (dep. 8 giugno 2021), n. 22268 ha affrontato la questione
relativa alle modalità di accertamento dello stato di alterazione psico-fisica
richiesto per l’integrazione della contravvenzione di cui all’art. 187, D.L.vo
30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti).
La Corte, in particolare, ha ribadito che, ai fini della
configurabilità di tale reato, non è sufficiente la positività alla sostanza,
come avviene nel caso di guida in stato di ebbrezza (art. 186, D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285), ma è necessario che sia riscontrato anche uno stato di
alterazione psico-fisica, derivante dall’assunzione di droga (Cass. pen., sez.
IV, 18 luglio 2018, n. 41376; Cass. pen., sez. IV, 15 maggio 2013, n. 39160);
ad integrare il reato, infatti, è la condotta di guida in stato d’alterazione
psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti e non la
condotta di guida tenuta dopo l’assunzione delle stesse (Cass. pen., sez. IV, 11
giugno 2009, n. 41796).
A differenza dell’alcool, che viene velocemente assorbito
dall’organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché
l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione a un soggetto che
ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento
del fatto in stato di alterazione.
In questa ottica la differenza di disciplina tra gli artt.
186 e 187 C.d.S. trova una sua giustificazione razionale (Cass. pen., sez. IV, 11
giugno 2009, n. 41796, cit.).
La diversa regolamentazione, peraltro, trova la sua ratio
anche nella diversa considerazione riservata dal legislatore alla condotta di
cui all’art. 187 C.d.S. rispetto alle fattispecie previste dall’art. 186 stesso
codice: per la prima, infatti, non è replicato lo stesso sistema di soglie
crescenti di pericolosità e di gradazione punitiva, evidentemente valutandosi
in termini di maggior pericolosità e disvalore la compromissione delle facoltà
psichiche e di risposta del soggetto che si è posto alla guida in condizioni
alterate dalla assunzione di sostanze stupefacenti.
Quanto alla prova delle due condizioni, la Corte ha ribadito,
con riferimento alla contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S., che l’alterazione
richiesta per l’integrazione del reato esige l’accertamento di uno stato di coscienza
semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non
coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Cass. pen., sez.
IV, 14 marzo 2017, n. 19035).
Tale condizione, peraltro, non deve essere necessariamente
accertata attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben
potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta
precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle
deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato.
Già in precedenza, la Suprema Corte (Cass. pen., sez. IV, 13 giugno 2017, n. 43486) ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish (Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2015, n. 27164; Cass. pen., sez. IV, 9 gennaio 2013, n. 6995).
Nel caso di specie, i giudici di legittimità, hanno ritenuto dimostrato lo stato di alterazione psico-fisica sulla scorta dei risultati dell’esame biologico unitamente al altri elementi sintomatici ricavati direttamente da una condotta di guida rocambolesca e del tutto incompatibile con il pieno possesso di normali capacità di reazione, dal rilevato margine di discostamento della velocità impressa al mezzo, della circostanza che l’auto aveva urtato un altro mezzo, che era pure finita su un muretto, finendo per invadere la corsia opposta.
Riferimenti Normativi: