Diritto processuale civile
Procedimenti speciali
28 | 03 | 2025
Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione: ammesso il ricorso per decreto ingiuntivo per conseguire la formazione della stessa
Giovanna Spirito
Con
ordinanza n. 8173 del 28 marzo 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione
ha affermato che il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna
di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio,
previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB, si configura come vero e proprio
diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica
finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può
ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374
e 1375 c.c. (Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. civ., sez. I,
27 settembre 2001, n. 12093; Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2018, n. 13277;
Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039) e che si applica anche a
situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno
ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2006,
n. 11004; Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2007, n. 15669). In quanto autonomo
diritto sostanziale, quindi, lo stesso, in caso di inottemperanza dell’istituto
di credito, ben può trovare autonoma tutele in sede giurisdizionale, e cioè
essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna
all’adempimento dell’obbligo legale, al di là della finalità posta alla base
della domanda medesima, e quindi al di là dei casi in cui, essendo la richiesta
funzionale all’esercizio in giudizio di un ulteriore pretesa, si possa altresì
venire a presentare il distinto profilo dell’impiego ulteriore dello strumento
processuale di cui all’art. 210 c.p.c. (in ordine al quale la posizione della giurisprudenza
di legittimità è stata recentemente chiarita da Cass. civ., sez. I, 13 settembre
2021, n. 24641 e da Cass. civ., sez. I, 1° agosto 2022, n. 23861).
L'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all’art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale (Cass. civ., sez. I, 13 novembre 2024, n. 29272), diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, tale essendo l’obbligazione ineseguita dall’Istituto di credito e della quale si chiede la tutela in sede giurisdizionale. Il diritto del cliente investe la “documentazione” e cioè un supporto che contenga i dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto con la banca, con la conseguenza che, ove vi sia opzione del cliente in tal senso, ben potrebbe essere tale supporto meramente informatico, così come totalmente informatizzato risulta ormai essere ogni sistema di registrazione operante presso gli istituti di credito, al punto che ormai lo stesso “originale” – e non la sola “copia” – delle registrazioni delle movimentazioni è ormai smaterializzato ed allocato su supposto informatizzato (cfr., per una lettura ben consapevole di tali profili e degli specifici riflessi sull’applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2004, n. 11269; Cass. civ., sez. VI-1, 16 novembre 2016, n. 23389; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n. 14686). Un’interpretazione adeguata alla realtà dei tempi, allora, impone di intendere l’art. 119 TUB come espressione di un diritto al “dato”, quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi ad essere incorporato, essendo, allora, ancora più evidente che lo scenario della “formazione della copia” non vale a trasformare l’adempimento dell’obbligazione ex art. 119 TUB ad una ipotesi di facere, come tale esclusa dall’ambito di operatività del procedimento per decreto ingiuntivo, permanendo l’evidente centralità della consegna del “dato”, cioè della copia della documentazione. Si deve, allora, ribadire il principio per cui il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall’art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia.
La Suprema Corte, in conclusione, ha affermato che la facoltà dell’Istituto di credito di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della documentazione ex art. 119 TUB non costituisce elemento condizionante l’esercizio pieno del diritto previsto dalla norma medesima e non valga, quindi, a rendere il diritto medesimo come inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale.
Riferimenti Normativi: